Sentenza Nº 02123 della Corte Suprema di Cassazione, 29-01-2021

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2021:2123CIV
Judgement Number02123
Date29 Gennaio 2021
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 28365-2017 proposto da:
POLITO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO
SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato MAURO ORLANDI, che
Io rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO BUCOLO,
ANDREA TINA;
- ricorrente -
contro
CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARTINI GIOVANNI
BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO
PALMISANO;
- con troricorrente -
Ric. 2017 n.28365 sez. 52 - ud. 10/11/2020
1
1±2
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2123 Anno 2021
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 29/01/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1786/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 04/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il sostituto procuratore generale dott.ssa Luisa De Renzis che ha
concluso per l'accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso.
uditi gli avvocati Mauro Orlandi per il ricorrente e Paolo Palmisano per
la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.
Con delibera numero 19726 del 14 dicembre 2016 la Consob
applicava a Sergio Polito, ai sensi dell'art. 187
sexies
del d. Igs. n. 58
del 1998 la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000 per la
violazione di cui all'art. 187
bis,
comma 4, TUF per aver venduto
28.180 azioni Saipem, la mattina del 4 dicembre 2012, utilizzando
l'informazione privilegiata concernente la promozione di forti
discontinuità gestionali e organizzative da parte di Saipem, nonché la
sanzione amministrativa interdittiva accessoria ai sensi dell'art. 187
quater,
comma 1, TUF con la conseguente perdita dei requisiti di
onorabilità degli esponenti aziendali e l'incapacità di assumere incarichi
di amministrazione direzione e controllo nell'ambito di società quotate
per il periodo di 12 mesi.
1.1 La Consob disponeva inoltre, ai sensi dell'art. 187
sexies,
TUF
la confisca dei beni del trasgressore fino alla concorrenza del valore di
euro 963.755,90 equivalente al prodotto dell'illecito di abuso di
informazioni privilegiate.
2.
Sergio Polito proponeva opposizione lamentando la decadenza
dal termine di 180 giorni stabilito dall'art. 187
sexies
TUF, l'illegittimità
del provvedimento per aver utilizzato la c.d. doppia presunzione nel
ritenere provato il possesso dell'informazione privilegiata, la mancanza
di prova degli elementi costitutivi dell'illecito, la natura non privilegiata
2
Ric. 2017 n.28365 sez.S2 - ud. 10/11/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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