Sentenza Nº 01995 della Corte Suprema di Cassazione, 29-01-2020

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:1995CIV
Date29 Gennaio 2020
Judgement Number01995
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 1297/2018 R.G., proposto da
CELLAMARE SAVERIO, DE PETFtA DOMENICHELLA,
CELLAMARE DOMENICO, LUISI ANTONIA,
rappresentati e difesi
dall'avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Roma, alla Via Barnaba
Tortolini 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi.
— RICORRENTI —
contro
OSIRIDE S.R.L.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele D'Innella, con domicilio
eletto in Roma alla Via Panama n. 74, presso l'avv. Gianni Emilio
Iacobelli e l'avv. Carlo Colapinto.
— CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1690/2017,
depositata il 26.10.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2019 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1995 Anno 2020
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 29/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha concluso, chiedendo di
accogliere il ricorso.
Uditi l'avv. Raffaele D'Innella e l'avv. Luigi Volpe.
FATTI DI CAUSA
In accoglimento delle domande proposte dall'Osiride s.r.I.,
proprietaria dell'immobile sito in Bari, censito in catasto al fl. 28,
partt. 316 e 317, il locale Tribunale ha condannato i ricorrenti
all'arretramento della costruzione insistente sul suolo di loro
proprietà, in catasto al fl. 28, n. 329, in violazione delle distanze
legali, e a risarcire il danno, liquidato in € 25.000,00, con aggravio
delle spese legali.
Il primo giudice ha stabilito che la costruzione dei ricorrenti aveva
una forma ad "L", il cui braccio corto era posto in posizione obliqua
- aderendo parzialmente al contrapposto fabbricato attoreo, ubicato
sul confine - ed aveva una distanza massima dal confine di mt. 9,10,
mentre il cd. braccio lungo era posto ad una distanza minima di mt.
7,90 e massima di mt. 10,60.
A parere del tribunale, per effetto dell'interposizione tra il fondo dei
convenuti e la costruzione posta sulla part. 316, di un'ulteriore
porzione edificata sulla part. 317, era inapplicabile la prescrizione
che impone il distacco minimo tra pareti finestrate (art.9, D.M.
1444/1968), e che pertanto la distanza doveva calcolarsi rispetto al
capannone a parete cieca posta sul confine con la proprietà dei
ricorrenti, sicchè il nuovo manufatto era tenuto ad osservare la
distanza di mt. 11,48 ai sensi dell'art. 50 delle norme tecniche di
attuazione del piano regolatore.
Riformando parzialmente la prima decisione, la Corte d'appello ha
disposto che anche la porzione della costruzione dei convenuti posta
sul confine - nel cd. tratto breve dell'opera - dovesse arretrare
rispetto alle opere insistenti sulla part. 316 (munite di pareti
finestrate), poiché la nuova costruzione, sebbene realizzata in
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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