Sentenza Nº 00529 della Corte Suprema di Cassazione, 15-01-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:529CIV
Date15 Gennaio 2020
Judgement Number00529
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2.D~8
Civile Sent. Sez. 3 Num. 529 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: VALLE CRISTIANO
Data pubblicazione: 15/01/2020
SENTENZA
sul ricorso
n.
05640/2018
proposto da:
De
Vido Paolo,
elettivamente
domiciliato in Roma alla via Tacito
n.
50
presso
lo
studio dell'AVVOCATO
PAOLO
IORIO che
lo
rappresenta e
difende unitamente all'AVVOCATO GIANFRANCO TANDURA
-ricorrente-
contro
De
Vido Giuseppe,
De
Vido Maria Maddalena, Segat Graziella,
elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Gondar
n.
22 presso lo
studio dell'AVVOCATO MARIA ANTONELLI che
li
rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Raffaella Mario e Maurizio Paniz
-controricorrenti -
avverso
la
sentenza n.
01869/2017
della
CORTE
d'APPELLO
di
VENEZIA, depositata
il
07/09/2017;
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udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2019
da
Cristiano Valle;
udito l'Avvocato
P~t.olo
Iorio per
il
ricorrente e l'Avvocato Maria
Antonelli per i controricorrenti;
udito
il
P.M.
in
persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto
Cardino che
ha
concluso per
il
rigetto del ricorso.
FATTI
DI
CAUSA
Paolo
De
Vido impugna per cassazione,
con
tre
motivi,
la
sentenza della Corte di Appello di Venezia
n.
01869 del
07/09/2017,
che quale giudice di rinvio -ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., a
seguito di pronuncia di annullamento della sentenza di assoluzione
della stessa Corte territoriale del
30/01/2014
per i reati di falsa
testimonianza ascritto a Giuseppe e Maria Maddalena
De
Vido
ed
a
Graziella Segat e di quello di calunnia, ascritto alla sola Maria
Maddalena
De
Vido (Cassazione Sez. VI
n.
01941 del
22/12/2015)-
ha
condannato Maria Maddalena
De
Vido al pagamento della somma
di euro mille e Giuseppe
De
Vido e Graziella Segat
al
pagamento di
euro trecento ciascuno
in
favore di Paolo
De
Vido, per danno non
patrimoniale,e
tutti
i predetti alla rifusione
in
favore di Paolo
De
Vido
delle spese processuali, liquidate
in
euro millecentosettanta per
il
giudizio penale di primo grado,
in
euro duemilaventicinque per
l'appello penale, in euro tremiladiciassette per
il
giudizio penale in
cassazione
ed
in
euro novecentoquindici per
il
giudizio civile di rinvio,
ai
sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., oltre IVA,
CPA
e rimborso spese
generali come per legge.
Giuseppe e Maria Maddalena
De
Vido e Graziella Segat hanno
resistito con controricorso.
Entrambe
le
parti hanno depositato memorie nel termine di cui
all'art. 378 cod. proc. civ.
Pag. 2
di
7
Ud.
15/10/2019
PU
R.
G.
n.
5640/2018;
relatore:
C.
Valle
Il
P.G.
ha
chiesto
il
rigetto del ricorso.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
Il
presente giudizio di
legittimità
trae
le
mosse dai reati di falsa
testimonianza e di calunnia,
ritenuti
come insussistenti,
pur
nel rilievo
della maturata prescrizione
tra
il
primo
ed
il
secondo grado di
giudizio, dalla Corte di Appello di Venezia, nei confronti di Giuseppe e
Maria Maddalena
De
Vido e Graziella Segat a seguito dell'assoluzione
dell'imputato Paolo
De
Vi
do dal reato di cui all'art. 392 cod. pen.
Questi promosse giudizio di risarcimento dei danni a carico dei
denuncianti
la
cui responsabilità venne affermata in prime cure. A
seguito dell'assoluzione in appello Paolo
De
Vido incardinò ricorso per
cassazione nella qualità di parte civile e questa Corte rinviò
ai
fini
civili alla Corte di Appello di Venezia.
La
detta Corte territoriale, con
la
sentenza impugnata in questa sede,
ha
riconosciuto
la
sussistenza
dei reati e
il
diritto
al
risarcimento del danno non patrimoniale,
liquidandolo
in
complessivi euro milleseicento, di cui mille a carico di
Maria Maddalena
De
Vido e trecento ciascuno a carico di Giuseppe
De
Vido e Graziella Segat.
I
motivi
di ricorso del danneggiato Paolo
De
Vido concernono: il
primo
l'ammontare
del risarcimento, affermando violazione dei criteri
di congruità e adeguatezza della liquidazione sul danno non
patrimoniale.
Il
secondo mezzo afferma omesso esame di
fatto
decisivo
consistente nel danno patrimoniale costituito dalle spese di difesa
sostenute da Paolo
De
Vido nel processo scaturito dall'accusa
calunniosa.
Il
terzo motivo denuncia, infine, violazione dei parametri di
liquidazione delle spese di giudizio in misura inferiore
ai
minimi
Pag. 3
di
7
Ud.
15/10/2019
PU
R.G.
n.
5640/2018;
relatore:
C.
Valle
tariffari e
la
mancata statuizione sugli importi anticipati a titolo di
contributo unificato.
Il
primo motivo è infondato.
Esso
si
risolve in una diversa prospettazione delle risultanze di
causa,
ma
non vale a supplire
la
carenza di allegazioni
in
tema di
criteri cui ancorare
il
risarcimento dei danni, quali,
ad
esempio,
lo
sconvolgimento delle ordinarie abitudini di vita del soggetto, l'eco
avuta dalla vicenda, concernente reati di calunnia e falsa
testimonianza nell'ambito
al
quale
si
rapporta
la
persona calunniata e
nei cui confronti
la
fai~
testimonianza era stata consumata.
Il
ricorrenteJ' lamenta, infatti, una incongrua quantificazione dei danni,
che
la
Corte distrettuale
ha
effettuato ponendo a carico di Maria
Maddalena
De
Vido
la
somma di euro mille
in
moneta attuale,
in
quanto
la
stessa era ritenuta responsabile
sia
del delitto di calunnia
che di quello di falsa testimonianza, del quale erano ritenuti
responsabili anche Giuseppe e
De
Vido e Graziella Segat, condannati
al
pagamento della somma di euro trecento ciascuno.
La
Corte di merito ha, sul punto, adeguatamente motivato
il
proprio
convincimento, rilevando che non erano stati portati alla cognizione
giudiziale elementi adeguati volti a configurare
il
danno non
patrimoniale nella misura, complessivamente superiore
ai
sessantamila euro, prospettata
da
Paolo
De
Vido.
Il
primo mezzo è, pertanto infondato.
Il
secondo motivo è inammissibile.
Le
spese difensive sopportate
da
Paolo
De
Vido nel processo
penale nel quale è stato assolto sono state coperte dal giudicato
penale, di cui alla sentenza
n.
27541 della Cassazione (Sez. VI del
13/07
/2011)
con
la
conseguenza che
la
questione non può essere
utilmente riproposta in questa sede, ossia nel giudizio civile di rinvio
Pag. 4
di
7
Ud.
15/10/2019
PU
R.G. n.
5640/2018;
re/atore:
C.
Valle
riveniente
da
annullamento di altra sentenza penale della stessa
Corte territoriale, nel quale
la
cognizione, come correttamente
rilevato dalla sentenza
in
scrutinio, è limitata
ai
soli capi civili
concernenti
il
risarcimento dei danni conseguenti ai reati di calunnia e
falsa testimonianza conosciuti dal giudice penale.
Il
terzo motivo è, soltanto parzialmente, fondato.
La
liquidazione delle spese del giudizio penale
in
primo grado è
stata effettuata
in
misura inferiore
ai
minimi di legge, di cui
al
D.
M.
lO
marzo 2014,
n.
55, recante «Regolamento recante
la
determinazione dei
parametri
per
la
liquidazione dei compensi
per
la
professione forense,
ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31
dicembre 2012,
n.
24».
La
censura, nello stesso terzo motivo, relativa agli importi
anticipati a titolo di contributo unificato è superata dal rilievo (Cass
n.
18529 del
10/07/2019
Rv.
654658 -01) secondo
il
quale: «In tema
di spese processuali, qualora
il
provvedimento giudiziale rechi
la
condanna alle spese
e,
nell'ambito
di
essa, non contenga alcun
riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo
di
contributo unificato,
la
decisione
di
condanna deve intendersi estesa
implicitamente anche alla restituzione
di
tale somma, in quanto
il
contributo unificato, previsto dall'art.
13
del
d.
P.
R.
n.
115
del 2002,
costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che
grava sulla
parte
soccombente
per
effetto della stessa condanna alle
spese,
la
cui statuizione può conseguentemente essere azionata,
quale titolo esecutivo,
per
ottenere
la
ripetizione di quanto versato in
adempimento di quell'obbligazione».
La
sentenza
in
esame deve, pertanto, essere cassata
limitatamente all'importo delle spese difensive del primo grado del
giudizio penale.
Pag. 5
di
7
Ud.
15/10/2019
PU
R.G.
n.
5640/2018;
relatore:
C.
Valle
La
causa, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di
fatto, può essere decisa nel merito, con liquidazione delle spese del
giudizio penale di primo grado
in
complessivi euro
millenovecentoventisei, sulla base dei parametri di cui
al
D.M.
n.
55
del 2014, applicando
le
diminuzioni di legge e tenuto conto della
rilevanza minimale delle questioni
trattate
e dell'attività espletata.
Sul
detto
importo
sono dovuti gli accessori di legge.
Sussistono idonee ragioni, da ravvisarsi nell'accoglimento soltanto
in minima parte di uno dei
motivi
di ricorso (Corte Cast. n. 77 del 19
aprile 2018
ha
dichiarato
l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma
l,
del d.l. 12 settembre 2014,
n.
132 recante Misure urgenti
di
degiurisdizionalizzazione ed
altri
interventi
per
la
definizione
dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n.
162, nella parte in
cui non prevede che il giudice possa compensare
le
spese tra
le
parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe
gravi
ed
eccezionali ragioni), per disporre integrale compensazione
delle spese di questo giudizio di
legittimità.
Ai
sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.
P.R.
n. 115 del 2002,
deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,
da
parte del ricorrente, dell'ulteriore
importo
a
titolo
di contributo
unificato pari a quello dovuto per
il
ricorso, a norma del comma l bis
dello stesso art. 13.
Pag. 6
di
7
Ud.
15/10/2019
PU
R.
G.
n.
5640/2018;
relatore:
C.
Valle
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso relativamente alle spese del
giudizio penale di primo grado;
cassa
la
sentenza impugnata in relazione a quanto di ragione e
decidendo nel merito liquida
le
spese del processo penale di primo
grado in complessivi euro 1.926,00 oltre accessori di legge;
compensa
le
spese di questo giudizio di legittimità.
Ai
sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
n.
115 del 2002,
atto della non sussistenza dei presupposti per
il
versamento,
da
parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma l bis,
dello stesso art. 13.
Così
deciso
in
Roma, nella camera di consiglio della Corte
di
Cassazione, sezione
III
civile,
in
data 15 ottobre 2019.
Pag. 7 di 7
Ud.
15/10/2019
PU
R.G.
n.
5640/2018;
relatore:
C.
Valle

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