Sentenza Nº 00277 della Corte Suprema di Cassazione, 09-01-2020

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:277CIV
Judgement Number00277
Date09 Gennaio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 27268/17 proposto da: 6c.12
te.
z-D
c-
i t
-
-) Marjus Kasemi e Ilirjana Kasemi,
elettivamente domiciliati in
Roma, p.za Giuseppe Mazzini n. 8, presso l'avv. Cristina Laura
Cecchini, rappresentati e difesi dall'avv. Consuelo Feroci per procura
apposta in margine al ricorso;
contro
- ricorrenti -
cvx
-) Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello
di Perugia;
- intimata
-
avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia 16 ottobre 2017 n.
122;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25
ottobre 2019 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 277 Anno 2020
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 09/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G.N. 27268/17
Udienza del 25 ottobre 2019
FATTI DI CAUSA
1.
I coniugi Marjus Kasemi e Ilirjana Kasemi, genitori del minore
Emanuele Kasemi (nato il 9.6.2016), a dicembre del 2016 chiesero al
Tribunale per i minorenni di Perugia (deve ritenersi un mero
lapsus
calami
l'indicazione nel ricorso del
"Tribunale per i minorenni per le
Marche";
in ogni caso non vi è incertezza sul punto) il permesso di
soggiorno temporaneo di cui all'art. 31, comma 3, d. Igs. 25.7.1998 n.
286.
Dedussero che quando Ilirjana Kasemi concepì il proprio figlio,
ambedue i coniugi si trasferirono dall'Albania in Italia, dove furono
ospitati da Anila Dapi, madre di Ilirjana e regolarmente soggiornante,
perché la gestante aveva bisogno di un aiuto che il marito, impegnato
al lavoro, non poteva darle.
Aggiunsero che, venuto alla luce il proprio figlio Emanuele, questi
"si ambientava perfettamente nel contesto familiare composto dai
genitori e dalla nonna";
che il bimbo non era "pronto a staccarsi da
loro", che i genitori
"non volendo abbandonare l'Italia",
e non avendo
titolo alcuno per soggiornarvi,
"si vedono costretti"
a chiedere il
permesso di soggiorno in deroga, previsto dall'art. 31 d. Igs. cit..
2.
L'istanza venne rigettata dal Tribunale per i minorenni di
Perugia con decreto 16.10.2017 n. 991, il quale venne reclamato
dagli odierni ricorrenti.
La Corte d'appello di Perugia con decreto 16.10.2017 rigettò il
reclamo, osservando che:
-
) il permesso previsto dall'art. 31 d. Igs. 286/98 esige la
sussistenza di un pericolo grave, concreto e percepibile per l'integrità
psicofisica del minore;
-
) tale danno non può consistere nel mero disagio rappresentato
dall'inserimento del minore in un contesto sociale diverso;
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