Sentenza Nº 00156 della Corte Suprema di Cassazione, 09-01-2020

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:156CIV
Judgement Number00156
Date09 Gennaio 2020
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 12202-2018 proposto da:
AGAIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4,
presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata
e difesa dall'avvocato LUIGI GAROFALO;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 156 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 09/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MAC MODE GMBH & CO. KGAA, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUFINI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERT
RUDEK;
- controrícorrente -
avverso la sentenza n. 171/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/01/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2019 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r.,
del quarto motivo e rigetto dei restanti;
uditi gli avvocati Ludovica Bernardi per delega dell'avvocato Luigi
Garofalo ed Alessandro Rufini.
FATTI DI CAUSA
1. La Again s.r.l. in liquidazione (di seguito Again) ha proposto
ricorso per cassazione contro la Mac Mode Gmbh & Co. KGAA. (di
seguito Mac Mode), società tedesca, avverso la sentenza del 25 gennaio
2018, con cui la Corte d'Appello di Venezia, rigettando l'appello di essa
ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 29
luglio 2011, la quale - provvedendo sulle domande introdotte dalla
Again nel settembre del 2009 - aveva dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano nel presupposto che il rapporto da cui
originava fosse riconducibile ad una compravendita di beni ai sensi
dell'art. 5, n. 1, del regolamento CE n. 44 del 2001 e che il criterio di
radicazione della giurisdizione previsto da tale norma, cioè quello del
luogo di consegna della merce non fosse situato nel territorio italiano.
Ric. 2018 n. 12202 sez. SU - ud. 21-05-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. Le domande della Again erano state proposte, per come indicato
nell'esposizione sommaria del fatto del ricorso, deducendosi:
a)
che, a partire dal 2004, la Mac Mode aveva commissionato ad
Again la produzione di pantaloni, destinati ad essere commercializzati
con il suo marchio e da prodursi con specifiche tecniche e su modelli da
essa forniti in base a ordini di lavorazione regolarmente trasmessi,
nonché - così si dice in detta esposizione - con l'utilizzo di materiali
«usualmente forniti da Mac Mode, direttamente o comunque per
tramite di terzi»;
b)
che, avendole la Mac Mode, a partire dal 2007, chiesto di
aumentare la capacità produttiva per far fronte più rapidamente a nuovi
ordini, essa deducente aveva effettuato a quello scopo importanti
investimenti per C 300.000,00 in una società ucraina, la Agotex s.r.I.,
creando un nuovo stabilimento a Brasov, in Romania, con un esborso
complessivo di C 3.500.000,00, di cui 2.000.000,00 per l'acquisto
dell'area e 1.500.000,00 per l'allestimento del fabbricato e degli
impianti;
c)
che inopinatamente la Mac Mode, dopo aver lamentato, con una
lettera dell'Il settembre 2008, difformità e difetti di lavorazione della
merce consegnatale dalla Again, il 21 ottobre 2008 aveva comunicato
l'intenzione di ridurre drasticamente gli ordini e, quindi, aveva cessato
di conferire alla Again nuove commesse, il che aveva determinato
l'inattività dello stabilimento realizzato in Romania;
d)
che, nonostante una proposta di riduzione dei prezzi formulata da
essa deducente il 21 febbraio 2009, la società tedesca aveva
unilateralmente interrotto, con una
e-mail
in pari data, i rapporti
commerciali.
Sulla base di tali deduzioni, la Again - come risulta dall'atto di
citazione richiamato nell'esposizione del fatto e prodotto in questa sede
come doc. n. 2 - previa invocazione della sussistenza della giurisdizione
italiana ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
b)
del Regolamento CE
Ric. 2018 n. 12202 sez. SU - ud. 21-05-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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