Sentenza Nº 00051 della Corte Suprema di Cassazione, 02-01-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:51PEN
Date02 Gennaio 2020
Judgement Number00051
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Cavallo Vito Antonio, nato a Oliveto Citra il 07/03/1961
2.
Donadoni Maria Grazia, nata a Zogno il 01/05/1958
avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di Donadoni per l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
nei confronti di Cavallo per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché
estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato di
peculato di cui al capo 72 e per il rigetto nel resto;
ra
Penale Sent. Sez. U Num. 51 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 28/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito per i ricorrenti l'avvocato Emilio Gueli, difensore di Cavallo, anche in
sostituzione dell'avvocato Barbara Bruni, difensore di Donadoni, che ha concluso
per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza deliberata il 26 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia,
per quanto è qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo del 31 gennaio 2017, dichiarata l'estinzione per prescrizione degli altri
reati per
i
quali in primo grado era intervenuta condanna, ha confermato la
condanna di Vito Antonio Cavallo per i reati di peculato e di falsità ideologica e
materiale in atto pubblico (capo 72: fatti commessi il 26 ottobre 2010), e di
Maria Grazia Donadoni per i reati di falsità ideologica in atto pubblico (contestati
come violazione dell'art. 480 cod. pen., ma qualificati nelle sentenze di merito
come falsità ideologica in atti pubblici ai sensi dell'art. 479 cod. pen.: capo 92,
fatti commessi il 9 novembre 2010 e il 12 novembre 2010).
2.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Vito Antonio Cavallo, con due distinti atti sottoscritti dai
difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo ricorso sottoscritto dall'avvocato Emilio Gueli articola tre
motivi.
2.1.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 270 e 271 cod.
proc. pen. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello con cui era
stato contestato il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di Bergamo
dell'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni di cui ai RIT 1080/2010,
1366/2010 e 1662/2010, sebbene i delitti contestati nel capo 72 siano oggetto di
un "diverso procedimento"
ex
art. 270 cod. proc. pen. e, per essi, non sia
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Per giustificare l'uso probatorio dei
risultati delle captazioni, il giudice di primo grado aveva ravvisato un
collegamento probatorio e investigativo tra i reati per i quali erano state
autorizzate le intercettazioni e quelli di cui al capo 72), ma, nel caso di specie,
non esiste, ad esempio, alcun nesso tra il delitto di peculato ipotizzato con
riferimento all'appropriazione del denaro dell'arrestato Sorci e le intercettazioni
disposte nel procedimento relativo a Valdo Parietti per il reato di cui all'art. 326
cod. pen., anche considerando che dette intercettazioni avevano indotto a
sospettare un coinvolgimento dei Carabinieri, il che poteva riguardare il delitto di
cui al capo 3), ma non rendeva legittimo l'uso di quelle intercettazioni in
qualsiasi reato ipoteticamente ascrivibile ai Carabinieri stessi.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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