n. 209 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1;

3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 settembre 2012, depositato in cancelleria il 12 settembre 2012 ed iscritto al n. 121 del registro ricorsi 2012. Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 10 settembre 2012 e depositato il successivo 12 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 1;

3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero). Il ricorrente premette che la legge reg. n. 12 del 2012 persegue l'obiettivo, enunciato dal suo art. 1, di valorizzare le produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio lucano, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione sull'origine e le specificita' di tali prodotti. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni impugnate, l'art. 2, comma 1, della legge regionale prevede che «Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di derrate alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale». Il successivo art. 3, stabilisce, al comma 1, che «I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 30 settembre 2008, n. 23 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche", sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale». Infine, l'art. 4 della legge regionale impugnata dispone, al comma 2, che «Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, a chilometri zero, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attivita', un contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale». Il comma 4, a sua volta, prevede che dette imprese siano «inserite in un circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali della Regione Basilicata», stabilendo, altresi', che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata, «produrra' il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche eventuali sgravi fiscali e specifici contributi o premialita' nell'ambito dei bandi di finanziamento del settore». Ad avviso del ricorrente, le menzionate disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 117 Cost., tanto in relazione alla previsione del primo comma, violando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

quanto in relazione alla previsione del secondo comma, lettera e), ledendo la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». La legge regionale non mira, infatti, a promuovere tutte le merci il cui luogo di produzione si trovi ad una limitata distanza dal luogo di consumo - caratteristica individuata peraltro in modo assai vago, tramite la non meglio definita locuzione «a chilometri zero» - ma esclusivamente i prodotti lucani rientranti in tale categoria. Il requisito dell'origine lucana del prodotto risulterebbe, peraltro, eccentrico rispetto alle finalita' tipiche della promozione dei prodotti cosiddetti «a chilometri zero», rappresentate dalla tutela dell'ambiente e dei consumatori, in ragione della riduzione delle operazioni di trasporto e di conservazione degli alimenti. Detto requisito sarebbe, di conseguenza, contrario al principio di proporzionalita', al quale, in base ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, devono rispondere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione delle merci, anche se giustificate dal perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico. Le caratteristiche che giustificano il «favor» per i prodotti «a chilometri zero» possono rinvenirsi, infatti, allo stesso modo - e persino in maggior misura, qualora il luogo di consumo sia situato nelle zone periferiche del territorio regionale - in prodotti...

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