n. 212 SENTENZA 9 - 18 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con quattro ordinanze del 2 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 154, 155, 156 e 157 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione del Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino nonche' gli atti di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 e nell'udienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Giuseppe Gambuzza per il Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino e Marina Valli per la Regione siciliana. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di quattro distinti procedimenti - rispettivamente promossi dal Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino (r.o. n. 155 del 2013), dal Comune di Pachino (r.o. n. 154 del 2013), da C.S., in proprio e quale legale rappresentante della Azienda agricola ittica Spatola Francesco &

  1. (r.o. n. 156 del 2013), e da Acqua Azzurra spa (r.o. n. 157 del 2013) nei confronti dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana, per l'annullamento del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale e' stata istituita la riserva naturale denominata "Pantani della Sicilia sud orientale" -, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato - con ordinanze di contenuto pressoche' identico - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Richiamando giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato, il Tribunale rimettente afferma che i ricorrenti privati sono legittimati a dedurre censure relative alla mancata partecipazione del Comune al procedimento per la istituzione delle riserve naturali regionali, in quanto «ente esponenziale della comunita' territoriale». Al riguardo, si rileva che la legge regionale siciliana n. 98 del 1981, in tema di forme partecipative dei Comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, stabilisce la possibilita' di formulare «osservazioni» nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, in riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a), nonche' la designazione di «tre esperti» da parte delle «tre principali associazioni dei comuni» (art. 3, comma 1, lettera e), da nominare nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, al quale spetta il compito di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lettera a), in attuazione del quale si provvede alla emanazione dei decreti istitutivi di parchi e riserve (art. 6, commi 1 e 2). Tali forme partecipative sarebbero, anzitutto, previste solo con riferimento alla predisposizione del piano regionale, ma non al procedimento istitutivo delle singole aree;

inoltre, esse sarebbero meno garantistiche di quelle previste dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, essendo dirette solo alla formulazione di proposte e osservazioni circoscritte al piano regionale. Si rammenta, dunque, la giurisprudenza costituzionale che - nel qualificare il citato art. 22 della legge n. 394 del 1991 come "parametro interposto" - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali all'istituzione o alla modifica delle aree protette (sentenza n. 282 del 2000). Il che dimostrerebbe l'impossibilita' di ritenere integrabile la disciplina regionale denunciata con le previsioni dettate dal richiamato art. 22 della...

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