N. 172 SENTENZA 2 - 6 luglio 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13 (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con ordinanza dell'8 luglio 2011 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 ottobre 2011, iscritte ai nn. 22 e 26 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ed il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con ordinanze dell'8 luglio e del 13 ottobre 2011, hanno sollevato, rispettivamente, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione ed agli articoli 3, 27 e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli 6 ed 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti:

CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13 (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.

102, il quale dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista da detta disposizione i lavoratori extracomunitari che risultino condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

  1. - L'ordinanza di rimessione del TAR per le Marche premette che, nel giudizio principale, il ricorrente, cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento con il quale 'il competente Sportello Unico per l'immigrazione di Ancona, recependo il parere negativo espresso dalla locale Questura, ha respinto la dichiarazione c.d. di emersione' presentata ai sensi del citato art. 1-ter dal datore di lavoro del predetto, in quanto egli e' stato condannato, con sentenza definitiva, alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed € 2.200,00 di multa per il reato previsto e punito dall'articolo 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere commercializzato 52 CD e 24 DVD privi del marchio SIAE, nonche' prodotti con marchi contraffatti. Tale reato, compreso fra quelli di cui all'art. 381 del codice di procedura penale, in virtu' della previsione contenuta nella norma censurata, impedisce, infatti, l'ammissione alla procedura di emersione.

    Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale del richiamato art. 1-ter, comma 13, lettera c), 'nella parte in cui esclude automaticamente l'accesso alla c.d.

    sanatoria in presenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza prevedere una valutazione della concreta pericolosita' sociale del lavoratore extracomunitario di cui e' chiesta la regolarizzazione', ritenendo detta questione rilevante, poiche', 'vigente la norma nella sua attuale formulazione, il ricorso dovrebbe essere rigettato'.

    A suo avviso, contrasterebbe con i 'principi di ragionevolezza e proporzionalita' che la medesima, grave, conseguenza della non ammissione alla procedura di emersione (che, merita sottolinearlo, vale a rendere regolari soggetti che gia' vivono da tempo e lavorano nel territorio dello Stato in condizioni di precarieta') colpisca, allo stesso modo, gli stranieri che hanno compiuto reati di rilevante gravita', e che generano allarme sociale, e coloro che - al pari del ricorrente - siano incorsi in una sola azione disdicevole, di scarsissimo rilievo penale, dovuta ad un oggettivo stato di bisogno e di disperazione, e che abbiano successivamente seguito un percorso di riabilitazione, e, avendo compreso il disvalore del proprio operato, abbiano in prosieguo tenuto una condotta di vita esente da mende'.

    Inoltre, la norma violerebbe il principio di parita' di trattamento (art. 3 Cost.), poiche' assoggetta ad una stessa disciplina coloro i quali si sono resi colpevoli di azioni di rilevanza penale, 'profondamente diverse per gravita' e intensita' del dolo'.

    Il rimettente deduce che questioni analoghe a quella in esame sono state dichiarate inammissibili o non fondate, sia pure in riferimento ai casi dell'automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in ipotesi di commissione di reati particolarmente gravi (sentenza n. 148 del 2008). Nondimeno, sostiene che talora (sentenza n. 180 del 2008) detta conclusione sarebbe stata giustificata dal fatto che 'la giurisprudenza (in alcuni casi) aveva fornito un'interpretazione piu' 'morbida' della norma'; talaltra, lo stesso legislatore ha mitigato l'iniziale rigore della disciplina, prevedendo, con successive disposizioni, che, per i soggetti che hanno fatto ingresso nel nostro Paese per ricongiungersi con i familiari e/o per i soggiornanti di lungo periodo, 'l'Amministrazione non potesse respingere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per la sola preesistenza di una condanna, ma dovesse valutare altri ed ulteriori elementi'.

    Pertanto, secondo il giudice a quo, sarebbe possibile ritenere che 'il sistema rifiuti ogni automatismo, idoneo a generare ingiustizie e disparita'', in contrasto con i principi di ragionevolezza, parita' di trattamento e proporzionalita', che sarebbero lesi dalla norma censurata, poiche' non consente 'all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravita' del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta dal soggetto', e, quindi, 'la attuale pericolosita' di colui per il quale e' chiesta la regolarizzazione'.

    Infine, conclude il TAR per le Marche, il ricorrente e' stato 'condannato - nel 2009 - per avere venduto supporti audio e video privi del marchio SIAE oltre a merce con marchio contraffatto, ossia per un reato che ordinariamente non e' suscettibile di creare particolare allarme sociale'. Dunque, non potrebbe essere escluso 'che, laddove la legge consentisse una valutazione caso per caso della concreta pericolosita' sociale, la competente Amministrazione avrebbe potuto pervenire ad una diversa conclusione del procedimento, previo accertamento dell'insussistenza di altre cause preclusive alla c.d. emersione'.

  2. - L'ordinanza di rimessione del TAR per la Calabria premette che S.G., in data 4 ottobre 2010, in esito ad un'istanza di regolarizzazione della posizione lavorativa (definita dal citato art.

    1-ter, comma 3, 'dichiarazione di emersione') presentata dal datore di lavoro, otteneva il permesso di soggiorno. In data 20 maggio 2011 la Prefettura di Reggio Calabria disponeva, pero', l'archiviazione di detta domanda e la revoca del permesso di soggiorno, poiche' era stato accertato che egli, sotto le diverse generalita' di S.G., era stato condannato con sentenza del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 582 del codice penale, il quale, in virtu' della norma censurata, impedisce detta regolarizzazione. Il ricorrente, cittadino indiano, ha, quindi, impugnato il decreto di 'rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare' presentata dal datore di lavoro, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ed ogni altro atto presupposto, deducendo di avere proposto appello avverso detta sentenza, per le ragioni di cui ha dato conto nel processo principale.

    Secondo il TAR, il ricorso dovrebbe essere rigettato, ma potrebbe essere accolto, qualora il citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce rilievo ostativo alla regolarizzazione alla sentenza di condanna non passata in giudicato e sostiene che, non potendo essere offerta un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante.

    Il...

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