N. 171 SENTENZA 2 - 6 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche' e successive modifiche), inserito dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: 'Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche), e successive modifiche';

2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall'art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011;

3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011, che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 23 della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007 e successive modifiche, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, primo e terzo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall'art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante:

'Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche) e successive modifiche', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 2 novembre 2011, ed iscritto al n. 129 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Renato Marini per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 25 ottobre 2011, depositato il 2 novembre successivo, ha promosso in via principale, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: 'Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successiva modifiche) e successive modifiche'.

  1. - Dopo avere trascritto il testo delle disposizioni censurate, il ricorrente sostiene che, in base ad esse, sarebbe offerta 'la possibilita' di installare tra l'altro manufatti prefabbricati, quali bungalow trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci e tukul (articolo 1, comma 4, lett....), del nuovo articolo 23 della legge regionale n. 13/2007), nonche' case mobili, con relativi preingressi e cucinotti (lett. a) dell'appena citato art. 1, comma 4)'.

    Tali manufatti 'si configurano come strutture permanenti e determinano un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette: di conseguenza vanno considerati strutture edilizie. Tuttavia, per effetto di siffatte disposizioni, potrebbero essere realizzati senza l'acquisizione di alcun parere degli organi titolari della gestione del parco'. Risulterebbe evidente, dunque, l'illegittimita' delle norme regionali impugnate:

    sia dell'art. 1, perche', sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2007, consentirebbe la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa; sia dell'art.

    2, perche' creerebbe una nuova norma (cioe' l'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007), la quale stabilirebbe in modo arbitrario che le installazioni di case mobili (vedi comma 4, lettera a) e dei relativi preingressi e cucinotti 'costituiscono attivita' edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio'.

    Infatti, le impugnate norme regionali non stabilirebbero ne' prescrizioni, ne' limitazioni quantitative alle realizzazioni, ne' possibilita' di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, sicche' non sarebbero rispettate le finalita' istitutive delle aree protette, individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Le norme censurate, pertanto, violerebbero l'art. 11 di quest'ultima legge, la quale affida all'Ente parco l'adozione del regolamento che disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco (comma 1), stabilisce che 'nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat' (comma 3) e prevede il nulla osta dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco stesso (art. 13 della legge n. 394 del 1991).

    In definitiva, le disposizioni regionali interverrebbero su materia di competenza dello Stato e non rispetterebbero la normativa statale, che fissa uniformi criteri di tutela validi per l'intero territorio nazionale.

    Esse, dunque, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s),

    Cost., alla stregua del quale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e' rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con conseguente illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011.

  2. - Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si e' costituito in giudizio con atto depositato il 2 dicembre 2011, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

    Ad avviso della resistente, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri andrebbe respinto, perche' basato su una erronea interpretazione delle norme censurate.

    In particolare, in ordine all'art. 1 della legge regionale n. 14 del 2011, andrebbe osservato che esso, lungi dal consentire l'installazione di manufatti permanenti all'interno dell'area dei parchi, come erroneamente asserito dalla difesa dello Stato, si limiterebbe ad individuare le strutture ricettive, classificandole nelle seguenti categorie: a) strutture ricettive alberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all'aria aperta.

    La norma, dunque, avrebbe natura palesemente definitoria e non certo autorizzativa, non contenendo alcun riferimento in ordine alla possibilita' di realizzare 'bungalows, trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci, e tukul' nelle aree naturali protette. Da cio' conseguirebbe la manifesta infondatezza della doglianza avanzata dal ricorrente, che avrebbe esteso in modo arbitrario la portata della norma impugnata, alterandone il significato.

    Invece, con riguardo alle censure rivolte all'art. 2 della citata legge regionale, si dovrebbe rilevare che l'art. 13 della legge n.

    394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) stabilisce che: 'Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta (...) e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato'.

    Orbene, il comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2011, si limiterebbe ad esplicitare, per cio' che concerne le strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette, quanto gia' previsto dalla legge statale, ossia che il nulla osta dell'Ente parco e' necessario soltanto in relazione ad interventi, impianti e opere che siano soggetti ad autorizzazione o concessione.

    In altre parole, laddove 'siano posti in essere interventi impattanti sul territorio, tali da richiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, allora e solo allora deve essere richiesto, nell'ambito del procedimento...

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