n. 131 SENTENZA 3 - 7 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione Calabria), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro nel giudizio vertente tra la Regione Calabria ed altro e la Publiday s.a.s. di I.A. &

C., con ordinanza del 22 novembre 2010, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2012. Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione Calabria). In punto di fatto, il rimettente premette che: a) con atto pubblico del 24 luglio 2007, M.F.G., quale titolare della omonima impresa individuale, cedeva alla Publiday s.a.s. di I.A. &

  1. il credito di euro 69.211,92 vantato nei confronti della Regione Calabria, in corrispettivo di lavori di somma urgenza eseguiti per conto di tale ente ed in relazione ai quali era stato emesso certificato di regolare esecuzione;

    1. l'atto di cessione era notificato all'amministrazione regionale, dipartimento lavori pubblici, in data 8 agosto 2007;

    2. in difetto di pagamento, la societa' cessionaria richiedeva la pronuncia di decreto ingiuntivo, emesso il 10 luglio 2008;

    3. la Regione Calabria proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, l'inefficacia della cessione di credito non accettata dalla amministrazione regionale;

    4. la societa' creditrice si costituiva nel giudizio di opposizione, insistendo nella domanda proposta in via monitoria e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il sig. V.A., responsabile dei procedimenti amministrativi dai quali era sorto il credito poi cedutole, affinche', in via subordinata, fosse accertata la validita' del rapporto contrattuale intercorso tra la ditta M.F.G. ed il sig. V.A., e quest'ultimo fosse condannato al pagamento integrale del debito nascente dalle fatture di cui agli ordinativi oggetto della controversia;

    5. autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo si costituiva eccependo, tra l'altro, l'inefficacia della cessione di credito;

    6. autorizzato lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 del codice di procedura civile, all'udienza dell'8 luglio 2010 era sollecitato il contraddittorio tra le parti sulla possibile esistenza di dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002, autorizzando lo scambio, sul punto, di ulteriori memorie difensive. Il giudice a quo trascrive il testo dell'art. 46 della legge ora citata, ai sensi del quale: «Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa». Il rimettente rileva che dalla citata norma risulta come non abbiano effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano state accettate, prima della liquidazione della spesa, dal dirigente della struttura regionale competente. In punto di rilevanza, il giudicante osserva che occorre fare applicazione del detto art. 46, al fine di risolvere la questione preliminare di merito relativa all'efficacia, nei confronti dell'amministrazione pubblica regionale, della cessione del credito verso la Regione Calabria, intervenuta tra M.F.G. e la Publiday s.a.s. di I.A. &

  2. Preliminarmente, il giudice a quo rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui e' investito, non e' improcedibile, benche' la causa sia stata iscritta a ruolo il settimo giorno dalla notificazione del relativo atto. Sul punto, afferma di non condividere il mutato orientamento di cui alla sentenza della Corte di cassazione, resa a sezioni unite, il 9 settembre 2010, n. 19246, in tema di improcedibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo per costituzione dell'opponente oltre il quinto giorno dalla notificazione ed afferma di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale precedente, secondo il quale il termine di iscrizione della causa a ruolo, nell'ipotesi di concessione all'opposto di termini a comparire non inferiori a quelli ordinari, era di dieci giorni. Il rimettente, al fine di verificare come la norma censurata incida sulla risoluzione della questione di merito, ricostruisce la disciplina in materia di opponibilita' della cessione dei crediti, con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica. Egli richiama la regula iuris di carattere generale di cui all'art. 1260 del codice civile, ai sensi del quale «Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge». Aggiunge che, in base all'art. 1264 cod. civ., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o, in alternativa, quando gli sia stata notificata, fermo restando che il debitore il quale paga al cedente prima della notificazione o dell'accettazione non e' liberato dal debito, se si dia dimostrazione che era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il giudicante sottolinea come, al momento dell'emanazione del codice civile, era presente nell'ordinamento una specifica disciplina in ordine alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle...

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