N. 20 SENTENZA 25 gennaio 2012 - 9 febbraio 2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-14 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l'11 ottobre 2010 (reg. ric. n. 110 del 2010), ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Le norme impugnate, intervenendo a regolamentare il calendario venatorio e taluni profili dell'attivita' di caccia nelle zone a protezione speciale, lederebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, confliggendo altresi' con il diritto dell'Unione europea.

1.1. - La prima censura riguarda la disciplina del calendario venatorio contenuta negli artt. 1 e 2 della legge impugnata, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con l'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

L'art. 18, comma 2, stabilisce, infatti, che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui e' consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, per mezzo di un procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi e' subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA).

L'art. 18, comma 4, stabilisce, poi, che, sulla base del suindicato parere, le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, 'il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3'.

Il ricorrente ritiene che dalle indicate disposizioni statali si evinca che il procedimento deve concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non, come e' avvenuto nel caso di specie, con una legge.

Questa conclusione sarebbe avvalorata dalle seguenti considerazioni.

L'endiadi utilizzata dal legislatore all'art. 18, comma 4, secondo cui le Regioni hanno l'obbligo di pubblicare 'il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria', dovrebbe intendersi come riferita a un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale durante il periodo venatorio preso in considerazione.

Il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento indicato dall'art. 18 si concilierebbe con l'adozione solo di un atto amministrativo e non anche di una legge.

Il previsto obbligo di acquisizione del parere dell'ISPRA avrebbe senso solo se la Regione, dopo averlo valutato, se ne potesse discostare con una congrua motivazione e, dunque, adottando un provvedimento amministrativo. Diversamente il parere si tradurrebbe in un inutile, e non previsto, controllo preventivo di legittimita' della legge regionale. Il parere, nel caso di specie, e' stato negativo.

Infine il ricorrente osserva che 'il ricorso allo strumento legislativo serve anche a precludere ai cittadini e alle loro organizzazioni rappresentative la possibilita' di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo'.

1.2. - La seconda censura riguarda l'art. 2, commi 10 e 12, e l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, nella parte in cui prevedono l'acquisizione del parere dell'Osservatorio faunistico regionale (OFR), ovvero - ove questo non sia ancora costituito - dell'ISPRA, al fine di ridurre la caccia a determinate specie per periodi determinati, di anticipare sino alla prima domenica di settembre l'apertura della caccia ad alcune specie nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo e di disciplinare per alcuni periodi l'esercizio della caccia alla fauna migratoria.

Tali diposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 6, della legge n. 157 del 1992, i quali prevedono che la modifica dei termini entro i quali e' possibile cacciare determinate specie e la fauna selvatica migratoria puo' avvenire, in ragione delle diverse realta' territoriali, previa acquisizione obbligatoria del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA).

Diversamente, le norme regionali impugnate sottopongono le indicate modifiche all'acquisizione di un parere da parte dell'OFR, che e' un ente della Regione.

1.3. - Una terza censura investe l'art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010.

Il ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle prescrizioni poste nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione, ZSC, e a Zone di protezione speciale, ZPS), che contiene i criteri minimi uniformi che le Regioni hanno l'obbligo di rispettare nel disciplinare l'attivita' venatoria nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

In particolare, l'art. 3, comma 2, consente l'attivita' venatoria nella Zona di protezione speciale Monti Simbruini e nella Zona di protezione speciale denominata 'ZPS ex Parco', nel mese di gennaio di ciascun anno, per ciascuna delle specie indicate nell'art. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e per due giornate alla settimana, fatta eccezione della caccia agli ungulati, e, secondo il ricorrente, l'esercizio dell'attivita' venatoria sarebbe consentito anche nelle modalita' di 'appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane', in violazione della normativa statale.

Questa modalita' infatti e' prevista dall'art. 1, comma 2, della legge impugnata, ma non anche dall'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007, che consente l'attivita' venatoria nelle indicate zone protette nel mese di gennaio, se esercitata nelle forme dell''appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante', senza pero' prevedere l'ausilio del cane.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il comma 3 del medesimo art. 3, nella parte in cui non menziona, tra i divieti disposti all'interno delle ZPS, quello della 'preapertura' dell'attivita' venatoria; divieto espressamente previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007.

La possibilita' di effettuare la suddetta preapertura troverebbe conferma, a parere del ricorrente, nel fatto che sempre l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2010 consente l'attivita' venatoria nei Siti di interesse comunitario (SIC) e nelle ZPS 'nei periodi indicati nell'art. 2, per ciascuna specie ivi indicata', e che, a sua volta, l'art. 2, comma 12, prevede la procedura per anticipare l'apertura della caccia alla prima domenica di settembre.

  1. - Si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile o infondato.

    2.1. - Quanto alla censura relativa alla presunta violazione dell'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, e del principio in esso fissato secondo il quale, a parere del ricorrente, i calendari venatori devono essere adottati con un atto amministrativo e non con legge, la difesa regionale osserva che dalle indicate norme statali non si ricava alcuna indicazione circa la fonte che le Regioni devono utilizzare per individuare il periodo e le specie cacciabili, avendo, peraltro, numerose Regioni gia' provveduto in tal senso con specifiche leggi-provvedimento.

    La Regione Abruzzo a...

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