n. 289 SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 novembre-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012 ed iscritto al n. 184 del registro ricorsi 2012. Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'art. 3 della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato). Riferisce il ricorrente che, in base alla norma censurata, «La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell'art. 9, e dai commi 7 e 9 dell'art. 14, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010». La norma regionale, inoltre, al secondo comma, dispone che «ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e al Titolo II della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti». Secondo il Presidente del Consiglio, la riportata disposizione, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 28, e...

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