N. 289 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-22 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 15 febbraio 2011 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

La norma censurata dispone che, nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), sono prorogati i contratti di collaborazione in essere presso l'Ufficio BURA fino a completa copertura della relativa pianta organica.

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt.

3 e 97 Cost., perche', non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando cosi' con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso.

Sarebbe leso anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga prevista dalla norma impugnata.

Infine, la difesa dello...

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