N. 293 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Franco GALLO;

Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale proposte con il ricorso indicato in epigrafe, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n.

214, limitatamente alle parole 'presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche';

2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n.

29 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Luca Antonini, Bruno Barel, Andrea Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto 1.- La Regione Veneto, con ricorso notificato il 21 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio (reg. ric. n. 29 del 2012), nell'impugnare numerose disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), ha promosso, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione 'di cui all'art. 120 della Costituzione', questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 44-bis del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui include opere di competenza regionale nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri valutativi stabiliti con regolamento ministeriale.

Inoltre, la Regione, in riferimento agli artt. 97 e 117, quarto comma, Cost., ha promosso l'ulteriore questione di legittimita' costituzionale del comma 4 del citato art. 44-bis, in base al quale 'L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche'.

L'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011 istituisce un elenco-anagrafe statale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, articolato a livello regionale, al fine del coordinamento dei dati relativi alle opere pubbliche incompiute, come definite nei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e' investito del compito di definire le modalita' di formazione della graduatoria nonche' i criteri in base ai quali le opere...

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