SENTENZA BREVE Nº 202300254 di TAR Emilia Romagna - Parma, 20-09-2023

Presiding JudgeCASO ITALO
Judgement Number202300254
Published date22 Settembre 2023
Date20 Settembre 2023
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Parma (Italia)
Pubblicato il 22/09/2023

N. 00254/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Belfiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, P.Le Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Parma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Parma, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del decreto -OMISSIS- a mezzo del quale il Questore della Provincia di Parma rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, emesso in data 09.01.2023, notificato in data 14.03.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Parma e della Prefettura – U.T.G. di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla scorta di un giudizio di pericolosità sociale desunto da una pluralità di condotte penalmente rilevanti ascrivibili allo stesso.

In particolare, in fatto, in data 9 ottobre 2021, il Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, produceva, tramite kit postale, alla Questura di Parma istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per lavoro subordinato, scaduto in data 31 agosto 2021.

Con nota prot. -OMISSIS- del 07 dicembre 2022, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, allegando, come motivi ostativi emersi dall’istruttoria, l’accertamento di condotte aventi rilevanza penale per le quali il ricorrente era stato condannato o deferito all’Autorità Giudiziaria.

Con memoria del 15 dicembre 2022, parte ricorrente presentava osservazioni contestando i motivi ritenuti ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

Con provvedimento -OMISSIS- del 9 gennaio 2023, la Questura di Parma rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, adducendo in parte motiva che “a carico del cittadino straniero, dalla Banca Dati delle Forze di Polizia e dal casellario giudiziale e dei carichi pendenti sono emerse tre sentenze di condanna passate in giudicato, numerosi Decreti penali di condanna e fatti e/o comportamenti penalmente rilevanti contrastanti con l'Ordinamento Nazionale e con quello...

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