SENTENZA BREVE Nº 202100237 di CGA Sicilia, 18-03-2021

Presiding JudgeTAORMINA FABIO
Date18 Marzo 2021
Published date23 Marzo 2021
Judgement Number202100237
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 23/03/2021

N. 00237/2021REG.PROV.COLL.

N. 00199/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, proposto da
Federica Prizzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro e Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Barrile in Palermo, via Principe di Villafranca, 10;

contro

il Ministero dell'Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Giuliana Voi, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tar Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione seconda - , n. 3504/2020, resa tra le parti, in tema di graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Ragusa del personale docente della scuola primaria, dell'infanzia, secondaria di I e II grado e del personale educativo valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A57 - tecnica della danza classica - , la prof.ssa Giuliana Voi è stata collocata nella posizione n. 2, sopravanzando la ricorrente, retrocessa alla posizione n. 3; e atti connessi; e per la condanna del Ministero, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., a adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica della graduatoria medesima con il suo esatto posizionamento nella graduatoria finale.


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e di Giuliana Voi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 18 marzo 2021 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro e Antonio Giannone;

Considerato presente, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. n. 137/2020, l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, sulla possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso e considerato in fatto e diritto quanto segue.


1.Con il ricorso n.r.g. 1709/2020 Federica Prizzi ha impugnato, dinanzi al Tar di Catania:

a)le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Ragusa del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, come pubblicate, a seguito di rettifica, con decreto n. 3850 del 18.9.2020 del Ministero dell'Istruzione - USR Sicilia - Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, con riferimento in particolare alla graduatoria relativa alla classe di concorso A57 (tecnica della danza classica), nella parte in cui Giuliana Voi è stata collocata nella posizione n. 2, sopravanzando la ricorrente, retrocessa alla posizione n. 3; b)le graduatorie stesse, così come riformulate in data 23.9.2020, ma non rettificate nella parte di interesse della ricorrente e, con esse, il relativo decreto di ripubblicazione n. 3899 del 23.9.2020 dell'USP di Ragusa; c) le operazioni di nomina in provincia di Ragusa effettuate sulla scorta di graduatorie illegittime per la classe A57, e ogni altro atto successivo, presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, e ancorché sconosciuto; e d)ha chiesto, per l’effetto, la condanna del Ministero, in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., a rettificare la graduatoria medesima, riconoscendo alla ricorrente il suo esatto posizionamento nelle graduatorie finali.

Nel ricorso, la signora Prizzi esponeva che, avendo presentato nel corrente anno scolastico domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche provinciali (GPS, aventi validità per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) di Ragusa, per la II fascia della classe di concorso A57 (Tecnica della danza classica), in un primo momento era stata collocata, con...

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