SENTENZA BREVE Nº 201612055 di TAR Lazio - Roma, 08-11-2016

Presiding JudgeMEZZACAPO SALVATORE
Date08 Novembre 2016
Published date02 Dicembre 2016
Judgement Number201612055
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 02/12/2016

N. 12055/2016 REG.PROV.COLL.

N. 16164/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 16164 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Michele Rescigno, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso la dr.ssa Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n.10;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
A.N.M. - Associazione Nazionale tra i Magistrati italiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso il dr. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;

per l'annullamento:

- del decreto del Ministro della giustizia 27 agosto 2014 che ha disposto il trattenimento in servizio del ricorrente sino al 31 dicembre 2015 anziché sino al compimento del 75° anno di età, della relativa nota di trasmissione n. 10081 del 2 ottobre 2014, della sottostante deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura 2 luglio 2014, ove lesiva e per quanto di interesse (ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO);

- del provvedimento del Ministero della giustizia, DOG, n. 12853/5/FM/pv del 24 novembre 2015, che ha disposto la collocazione a riposo del ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2017 (PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI);

- della delibera 7 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha inserito tra le sedi da ricoprire in seguito ai pensionamenti al 31 dicembre 2016, quella di Presidente del Tribunale di Avellino, le cui funzioni sono attualmente svolte dal ricorrente, e della relativa comunicazione n. P13271/2016 dell’11 luglio 2016 (SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI).


Visto il ricorso;

Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio dell’8 novembre 2016 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, rappresentato di essere magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, in servizio presso il Tribunale di Avellino, ove svolge le funzioni di Presidente, e di essere stato autorizzato, a domanda, al trattenimento in servizio sino al settantacinquesimo anno di età, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 29 aprile 2014, ha esposto che il Ministero della giustizia, sulla base della successiva delibera CSM 2 luglio 2014, e visto l’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito con decreto del 27 agosto 2014 il suo trattenimento in servizio sino al 31 dicembre 2015, anziché sino al compimento del settantacinquesimo anno di età (settembre 2020).

Il ricorrente ha indi interposto azione impugnatoria avverso il predetto decreto del Ministro della giustizia 27 agosto 2014, la relativa nota di trasmissione e la deliberazione del CSM 2 luglio 2014, avverso cui ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – Violazione dei principi in materia di annullamento degli atti – Eccesso di potere per erroneità di motivazione e dei presupposti.

La normativa sopravvenuta, nel disporre l’abrogazione delle norme prevedenti la possibilità di trattenere in servizio i magistrati sino al compimento del settantacinquesimo anno di età, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della non applicabilità delle relative previsioni nei confronti di coloro che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della stessa, erano già stati autorizzati alla predetta permanenza in servizio, vieppiù con atto non rimosso in via di autotutela.

2) Violazione degli artt. 3, 70, 77, 97, 102, 105 e 107 della Costituzione.

La normativa sopravvenuta, ove interpretabile nei sensi voluti dagli atti gravati, sarebbe incostituzionale per contrasto coi c.d. diritti quesiti, di talchè il CSM avrebbe dovuto disporre il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendone l’applicazione.

Conseguirebbe l’illegittimità degli atti gravati.

3) Incostituzionalità dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, in relazione agli artt. 3, 70, 77, 97, 102, 105, 107 e 177 Cost..

Il diritto acquisito dal ricorrente per effetto dell’avvenuta autorizzazione alla permanenza in servizio sino al settembre 2020 non avrebbe potuto essere conculcato, anche tenuto conto delle modalità con le quali il legislatore ha disposto il ricambio generazionale della categoria, che non si atterrebbero al dichiarato scopo di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, non tenendo conto dei tempi necessari alla nomina dei nuovi magistrati e alla copertura dei nuovi uffici direttivi e semi-direttivi, rese necessarie dai vuoti di organico venutisi a creare per effetto delle norme sopravvenute.

Risulterebbero pertanto violati, oltre che il legittimo affidamento del ricorrente, i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, tenuto conto, quanto a quest’ultimo, delle diverse età e delle diverse condizioni in cui si trovano, in ordine alla richiesta del trattenimento in servizio, i magistrati colpiti dalla fissazione per legge di una unica data fissa per il collocamento a riposo, che, disancorata dal raggiungimento di una determinata età, sarebbe foriera di una ingiustificata disparità di trattamento.

La drastica riduzione del tempo di permanenza in servizio del ricorrente violerebbe altresì i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per violazione degli artt. 1, 2 e 6 paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 6 novembre 2011, che, nel rispetto del principio di proporzionalità, ha evidenziato che la previsione di un consistente abbassamento dell’attività lavorativa debba essere garantita dalla contestuale fissazione di misure transitorie idonee a garantire il legittimo affidamento dei soggetti interessati, punto sul quale si è pronunziata anche la Corte Costituzionale con sentenza 6 maggio 2013, n. 83.

Ulteriormente, la misura in parola violerebbe il canone di buona...

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