n. 2 SENTENZA 13 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2013 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 21-28 gennaio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 24 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012). 1.1.- Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata, inserendo nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), il comma 1-bis - il quale prevede che «Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuita' del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1» -, verrebbe a violare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), nonche' il primo comma del ricordato art. 117, in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70). 1.2.- L'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007, difatti, stabilisce che: «L'autorita' competente puo' prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni». Pertanto, a detta del ricorrente, poiche' il comma 1-bis, introdotto dall'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, consente agli enti locali la possibilita' di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo a quello gia' disposto e per il quale non viene precisata la durata («anche oltre il primo biennio»), non solo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal diritto europeo, ma recherebbe anche un grave vulnus al principio della libera concorrenza, che la disciplina comunitaria intende salvaguardare. Le finalita' del citato Regolamento CE, prosegue l'Avvocatura dello Stato, sono difatti indirizzate a tutelare al massimo il principio della libera concorrenza, cosi' che eventuali deroghe allo stesso - nel caso di specie, la proroga dei contratti in essere per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - debbono sia rispondere a circostanze eccezionali (nel regolamento si parla di procedimenti «emergenziali»), sia essere temporalmente limitate, e sono, comunque, possibili solo se necessarie per assicurare la continuita' dei servizi di trasporto pubblico;

condizioni che non sembrerebbero essere state rispettate dalla disposizione regionale impugnata. Non sanerebbero, poi, secondo il ricorrente, il vizio di legittimita' costituzionale della norma sospettata neanche eventuali considerazioni relative alla naturale scadenza di un contratto ne' l'inerzia dell'amministrazione competente nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo affidamento. 1.3.- Infine, si sottolinea come il legislatore regionale, con la disposizione in oggetto, avrebbe trascurato di fissare un termine certo entro il quale la Regione e gli enti locali sarebbero stati tenuti necessariamente a provvedere alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio, previsione che - a parere del ricorrente - avrebbe quanto meno circoscritto «temporalmente il sacrificio della concorrenza che deriva dall'affidamento diretto, riconducendolo nei termini di eccezionalita' e di proporzionalita' (il minimo possibile nella situazione emergenziale)». Alla luce di quanto esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' dell'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012 per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. 2.- Nel giudizio si e' costituita la Regione Toscana, in persona della Presidente pro tempore della Giunta regionale...

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