Mediazione obbligatoria e controversie lato sensu locatizie. Dal Tribunale di Modena una pronuncia che offre interessanti spunti di riflessione

AutoreNucera Antonio
Pagine79-81
79
giur
Arch. loc. e cond. 1/2012
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, ORD. 5 MAGGIO 2011
EST. MASONI – RIC. X C. Y
Occupazione senza titolo y Domanda di rilascio
e di versamento indennità di occupazione y Proce-
dura di mediazione ex art. 5, comma 1, D.L. vo n.
28/2010 y È dovuta.
. Poiché la domanda tesa ad ottenere il rilascio di
un immobile occupato senza titolo e la condanna al
versamento dell’indennità di occupazione trae titolo
da rapporto lato sensu locativo, essa deve scontare la
preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione,
prevista dall’art. 5, comma 1, D.L.vo n. 28/2010. (d.l.vo
4 marzo 2010, n. 28, art. 5) (1)
(1) In argomento si rimanda al contributo dottrinale di MASONI
ROBERTO, La mediazione nelle controversie latu sensu locatizie,
riportato in questo stesso numero della Rivista.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) rilevato che l’istante con ricorso ex art. 447
bis c.p.c. depositato in data 6 aprile u.s. ha chiesto di ordi-
nare al resistente il rilascio dell’immobile occupato senza
titolo dal resistente, con condanna al versamento della
conseguente indennità di occupazione dal 31 dicembre
2010;
che la domanda trae evidentemente titolo da rapporto
lato sensu locativo che deve scontare la preventiva ed ob-
bligatoria procedura di mediazione, in materia prevista
dall’art. 5, 1° comma, del D.L.vo n. 28 del 2010;
che l’improcedibilità è rilevabile d’uff‌icio non oltre la
prima udienza;
che l’unico effetto processuale derivante dal mancato
esperimento della mediazione consiste nell’assegnazione
alle parti del termine di quindici giorni per la presentazio-
ne della domanda di mediazione.
P.Q.M.
assegna alle parti termine di quindici giorni per pre-
sentare domanda di mediazione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E
CONTROVERSIE LATO SENSU
LOCATIZIE. DAL TRIBUNALE
DI MODENA UNA PRONUNCIA
CHE OFFRE INTERESSANTI
SPUNTI DI RIFLESSIONE
di Antonio Nucera
Il decreto che si annota rappresenta una delle prime
applicazioni della disciplina in tema di mediazione ob-
bligatoria.
Com’è noto, tale disciplina trova la sua fonte normativa
nell’art. 5, comma 1, D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010, il quale
pone la mediazione come condizione di procedibilità per
l’avvio del contenzioso in relazione ad una vasta gamma di
materie. Si tratta di controversie in cui il rapporto tra le
parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi
nel tempo, anche oltre la def‌inizione della singola lite, ov-
vero di casi di rapporti estremamente conf‌littuali, rispetto
ai quali, anche per la natura della disputa, il legislatore ha
ritenuto particolarmente adatta la via della composizione
stragiudiziale.
Più in dettaglio, rientrano nell’ambito della mediazio-
ne obbligatoria le liti “in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, aff‌itto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti as-
sicurativi, bancari e f‌inanziari”.
Per tutte queste controversie la norma in questione pre-
cisa che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal conve-
nuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uff‌icio dal giudice,
non oltre la prima udienza” e che “il giudice, ove rilevi che
la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa”, deve
f‌issare “la successiva udienza” dopo i quattro mesi previsti
per l’espletamento della procedura conciliativa. Allo stes-
so modo l’autorità giudiziaria deve comportarsi - conclude
la medesima disposizione - “quando la mediazione non
è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti
il termine di quindici giorni” per la presentazione della
domanda di conciliazione.
Per completezza espositiva, ricordiamo che la mediazio-
ne obbligatoria è entrata in vigore il 20 marzo 2011, salvo
per le liti in materia di condominio e di risarcimento del
danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, per le
quali si applicherà dal prossimo 20 marzo 2012. Inoltre, che,
ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 5, restano
comunque esclusi dal previo esperimento del tentativo ob-
bligatorio di conciliazione: a) i procedimenti per ingiunzio-
ne, inclusa l’opposizione, f‌ino alla pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, f‌ino
al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.; c) i proce-
dimenti possessori, f‌ino alla pronuncia del provvedimento
che accoglie o respinge la domanda; d) i procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecu-
zione forzata; e) i procedimenti in camera di consiglio; f)
l’azione civile esercitata nel processo penale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT