PROVVEDIMENTO 14 Giugno 2007 - Trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso:

  1. Questioni prospettate.

    Sono pervenute a questa Autorita' alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che deriverebbe dalle modalita' seguite e dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone a traffico limitato (ztl).

    In particolare, e' stato chiesto di verificare se rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali:

    1. la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e, generalmente, entro settantadue ore dalla visita medica domiciliare, generalita' e altre informazioni che identificano la persona visitata (quali, ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di "paziente ASL" o di persona visitata privatamente), oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identita' valido, da cui risulti il tempo e il luogo della visita; cio', unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si e' verificato l'intervento medico, allo scopo di non applicare al professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl;

    2. la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti i predetti dati personali ai fini dell'accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl. 2. Quadro di riferimento in tema di zone a traffico limitato.

    Nelle zone a traffico limitato, l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT