LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679 - Semplificazione delle procedure catastali

Coming into Force04 Novembre 1969
Enactment Date01 Ottobre 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/10/20/069U0679/CONSOLIDATED/20091214
Published date20 Ottobre 1969
Official Gazette PublicationGU n.266 del 20-10-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art 2.

(Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni)

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art 3.

(Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni)

L'articolo 55 e' modificato come segue:

"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

  1. la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;

  2. il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate; e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

  3. un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

  4. la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:

fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".

Art 4.

(Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture)

L'articolo 56 e' modificato come segue:

"I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonche', se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma

Art 5.

(Tipo di frazionamento)

L'articolo 57 e' modificato come segue:

"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di...

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