DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 286 - Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

Coming into Force15 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/05/31/071U0286/ORIGINAL
Enactment Date31 Marzo 1971
Published date31 Maggio 1971
Official Gazette PublicationGU n.136 del 31-05-1971
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno; in applicazione delle summenzionate norme, di apportare modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, concernente indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, sono sostituiti con il seguente:

"Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".

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