Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 27 febbraio 2004 tra la Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco e le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le rappresentanze sindacali aziendali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil ...

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006

Premesso:

che l'azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco svolge attivita' di trasporto pubblico;

che, in data 27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 30 settembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 16 novembre 2005, l'Adoc ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

  1. dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

  2. individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

  3. individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

    i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

    procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

    procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

    criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

    garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

    eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

    in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;

    individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

    individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

    che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che ´in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo scioperoª;

    Rilevato:

    che le fasce orarie coincidenti con i...

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