Segnaletica stradale e responsabilità nei sinistri

AutoreGiovanni Fontana
CaricaConsigliere Nazionale Asaps e Funzionario del Corpo Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi
Pagine206-207
206
dott
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
SEGNALETICA STRADALE
E RESPONSABILITÀ NEI SINISTRI
di Giovanni Fontana (*)
Nell’immaginario di molti utenti della strada, i relati-
vi enti proprietari, sono tenuti ad installare la necessaria
segnaletica, al f‌ine di evitare gli incidenti stradali; tanto
che, nel caso in cui il conducente che sarebbe stato fa-
vorito dalla segnaletica che si assume mancante, ritenga
di aver diritto alla precedenza, si verif‌ica una situazione
di insidia, che la pubblica amministrazione ha il dovere
di segnalare, mediante l’installazione della segnaletica di
precedenza.
Ne consegue, che in caso di sinistro stradale ed in
assenza di segnaletica stradale, il comune o, comunque,
l’ente preposto a tutelare la sicurezza della circolazione
stradale, è corresponsabile per gli eventi di danno deri-
vanti dall’incidente.
Così non è per i supremi Magistrati di Palazzo di Giu-
stizia.
Il caso, è da riferire al grave scontro avvenuto, in Roma,
tra il conducente di un’autovettura ed un motociclista, poi
deceduto. Sebbene i giudici di prime cure avessero rico-
nosciuto la responsabilità di controparte, nella misura del
50%, la parte lesa ricorreva avverso la decisione del tri-
bunale, ritenendo il comune, responsabile del verif‌icarsi
dell’evento infortunistico, in ragione della mancata instal-
lazione della segnaletica di precedenza, nell’indicata area
di intersezione.
La Corte appellata, confermava il precedente giudicato
e quindi, il caso veniva presentato ai Giudici dei Giudici
che, con sentenza n. 1289 del 19 gennaio 2017, rigettava
il ricorso, per i motivi che andiamo ad indicare tra breve.
Intanto, vale la pena segnalare, che ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. c) del Nuovo Codice della Strada, gli enti
proprietari delle strade, “allo scopo di garantire la sicurez-
za e la f‌luidità della circolazione”, provvedono “alla appo-
sizione e manutenzione della segnaletica prescritta”: dun-
que, la segnaletica stradale, deve essere apposta, laddove
esista, una condizione di pericolo concreto ed attuale.
In specie, quando è previsto, il successivo art. 37 del
citato Codice, indica i soggetti cui fa carico l’apposizione
della prefata segnaletica.
Ciò premesso, la segnaletica di precedenza, prevista
dall’art. 39, comma 1, lett. B), sub a) del Codice e disci-
plinata dagli artt. 105 ss. del relativo Regolamento, va
apposta nelle sue diverse forme, per quelle intersezioni
caratterizzate da:
- suff‌iciente visibilità tra correnti antagoniste di traf-
f‌ico, mediante l’utilizzazione del segnale DARE PRECE-
DENZA di cui alla f‌ig. II.36. Allo scopo, per garantire la
visibilità dell’intersezione, ferme restando le norme per le
distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari
possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di ri-
fornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla
visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diser-
bamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è
possibile, con l’eliminazione di muri o di altri impedimen-
ti.
- scarsa visibilità tra correnti antagoniste di traff‌ico,
mediante l’utilizzazione del segnale FERMARSI E DARE
PRECEDENZA di cui alla f‌ig. II.37.
Naturalmente, nel progettare e costruire le intersezio-
ni stradali, dovranno essere tenute in debito conto le rela-
tive norme funzionali e geometriche disciplinate dal d.M.
19 aprile 2006 (1).
Va altresì precisato, che la disciplina della precedenza
mediante il ricorso alla segnaletica stradale, è da consi-
derare una delle soluzioni dei punti di conf‌litto tra le cor-
renti di traff‌ico (2), quando la norma di comportamento
prevista dall’art. 145, commi 1 e 2 del Codice (precedenza
a destra) non riesce, da sola, a superare tale elemento di
insicurezza stradale.
Ne consegue, che f‌intanto che la norma prudenziale
della precedenza a destra (che, evidentemente, ricade,
direttamente, sull’utente della strada) è suff‌iciente, di
per sé, ad evitare il verif‌icarsi dei sinistri stradali, l’Ente
competente non è tenuto ad apporre la relativa segnale-
tica stradale; anzi, proprio in ragione della mancanza di
un simile obbligo, l’eventuale acquisto immotivato di se-
gnaletica stradale, espone lo stesso Ente ad una possibi-
le responsabilità contabile. Tra l’altro, l’eccessivo ricorso
all’uso della segnaletica stradale (3), induce gli utenti
della strada a dimenticare la basilare (e responsabilizzan-
te) regola della precedenza a destra che, molto probabil-
mente, viene ormai applicata, solo per risolvere i quiz per
conseguire la patente di guida.
È altresì evidente, che indipendentemente dalle scelte
degli Enti competenti a garantire la sicurezza stradale e la
f‌luidità del traff‌ico, ogni utente della strada, è comunque
tenuto a rispettare il principio informatore della circola-
zione stradale stabilito dall’art. 140 del Nuovo Codice della
Strada, in ragione del quale, gli utenti della strada devono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salva-
guardata la sicurezza stradale (4).
Certo, le aspettative di giustizia di chi perde un fami-
liare, in un incidente stradale, sono più che comprensibili;
ma resta evidente, che prima di ogni responsabilità altrui,
esiste e deve esistere la responsabilità personale, tant’è
che il principio dell’aff‌idamento, trova opportuno tempe-
ramento nell’opposto principio secondo il quale l’utente
della strada è responsabile anche del comportamento im-
prudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibili-
tà (Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12260).

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