DECRETO 23 marzo 1998 - Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono

state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro

a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche

all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453,

relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei

titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da

rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,

  1. 470;

    Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

    Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

    Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo

    all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 marzo 1998

    e' pari a 16.258 miliardi;

    Decreta:

    Per il 31 marzo 1998 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione

    del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro

    al portatore a trecentosessantaquattro giorni, con durata residua di

    trecentoquarantanove giorni e con scadenza il 15 marzo 1999 fino al

    limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

    La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di

    previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio

    finanziario 1999.

    L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro

    avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 13 e 14 del

    ...

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