DECRETO 19 dicembre 2007 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti terrestri, personale affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno

Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;

Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione alle persone che non possiedono piu' tali requisiti;

Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;

Considerato che la nuova figura di personale di supporto della scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti abilitati;

Determina:

1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti

Fumero

Il Capo della Polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno

Manganelli Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 83

Allegato MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI

CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE

2002.

1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. dopo il comma 2 e' inserito il seguente: ´2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.ª;

  2. dopo il comma 3 e' inserito il seguente: ´3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.ª.

    2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola ´abilitazioneª sono...

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