Scontro di Veicoli per Invasione della opposta Semicarreggiata e nuove Frontiere del Danno non Patrimoniale

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine1065-1067

Page 1065

@1. Nozione

La sentenza in epigrafe concerne un movimentato scontro frontale di veicoli in circostanze trasgressive delle regole di circolazione delle più temerarie. L'urto trasse a morte i due conducenti antagonisti, procedenti a velocità eccessiva uno nella semicarreggiata destinata al sorpasso dei veicoli della opposta direzione, occupata contemporaneamente dall'altro, che, in contraria direzione, non correva nella propria corsia, posta alla sua destra.

In breve, dopo il sinistro, una vettura sormontò il cordolo e finì nella campagna sottostante le sede stradale, l'altra, fatti alcuni «testa-coda», fu urtata da una vettura ministeriale, i cui conduente ed occupante rimasero lesi, ma esenti da responsabilità nel sinistro.

Il Tribunale di Milano, adito in primo grado, ha dichiarato la responsabilità concorrente dei due conducenti antagonisti nelle misure del 70 e 30%, condannando gli eredi dell'automobilista che procedeva nella semicarreggiata per fare un sorpasso, in mancanza di prova liberatoria, al risarcimento dei danni, solidalmente con l'assicurazione, a favore degli eredi dell'antagonista e rigettando le altre domande.

Gli eredi controparte hanno appellato la sentenza, chiedendo di dichiararsi la responsabilità concorrente paritetica e relative condanne al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale.

Fattispecie con eguali caratteristiche pervenne in Cassazione pochi anni addietro. Entrambi i condannati concorsero a produrre un sinistro e, nel merito, fu posta la colpa prevalente (misura del 70%) a carico di quello che invase l'opposta mezzeria di marcia; il residuo 30% a carico di quello che (dall'altra parte) non aveva mantenuto strettamente la destra 1.

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, in quanto danno-conseguenza, consiste nella privazione di un valore personale, costituito dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali. Non essendo configurabile nella specie un danno in re ipsa, esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, venendo in considerazione un pregiudizio che si proietta nel futuro e dovendosi avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicata la fruizione del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile 2.

Gli interpreti sono addivenuti ad un'accezione di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e ad altra di danno morale soggettivo (combinato disposto artt. 2059 c.c. e 185 c.p.). Il primo tipo si intende quale ampia categoria comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, da cui scaturiscano pregiudizi non suscettibili di economica valutazione. Il danno morale soggettivo è, invece, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento transeunte dell'animo determinati dal fatto illecito integrante reato.

@2. Norme di legge

A norma dell'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Con l'ammettere la prova contraria, la presunzione di responsabilità paritetica sfuma in carattere relativo, sicché non è precluso l'accertamento del maggior grado di colpa di uno dei due conducenti.

La presunzione in parola opera solamente se non risulti accertata in concreto l'entità della responsabilità di entrambi gli antagonisti o, anche, di uno solo. Non ricorre allorché l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti...

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