DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 settembre 2009, n. 18 - Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2260 di data 18 settembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 106, comma 7, e dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola', disciplina:

  1. i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo di destinazione sulle strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate nonche' le modalita' di estinzione dello stesso;

  2. le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale sulla scuola.

    Art. 2

    Condizioni per la costituzione del vincolo di destinazione 1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 107, comma 2, della legge provinciale sulla scuola comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparata per il periodo determinato nel provvedimento di concessione dei contributi decorrente dalla data di fine dei lavori.

    1. La costituzione del vincolo previsto dal comma 1 e' resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, nei casi in cui la durata del vincolo, stabilita ai sensi dell'articolo 3, sia pari o superiore a 15 anni.

    2. L'annotazione del vincolo e' effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica e a spese del soggetto beneficiario; il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione.

      Art. 3

      Criteri per definire la durata del vincolo di...

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