DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 94 - Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. (14R00261)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2014) IL PRESIDENTE Viste le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la realizzazione di programmi di intervento per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di servizi al sistema scolastico regionale;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), che prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalita' di cui al citato articolo 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge regionale 3/2002;

Visto il "Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", emanato con proprio decreto 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.;

Atteso che si e' ravvisata l'esigenza di apportare alla disciplina da esso recata alcune modifiche volte principalmente: - ad individuare una diversa determinazione dell'ammontare del contributo per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sulla base di criteri conformi alle indicazioni del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002;

- per quanto attiene specificamente ai progetti speciali di cui al Capo III, ad individuare nuovi requisiti dei progetti, i criteri di priorita' nella valutazione degli stessi...

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