Edilizia scolastica. Chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191

Ai prefetti della Repubblica (escluse le province della regione Sicilia) A tutte le province (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia) A tutti i comuni (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia) e per conoscenza, Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del Tesoro - Servizio II Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Divisione normativa e procedurale Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Alla Cassa depositi e prestiti Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica All'Associazione bancaria italiana

  1. Premessa.

    La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche nonche' i convitti e le istituzioni educative statali. Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle speseper provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti. La ridefinizione delle competenze degli enti locali in ordine alla materia in questione ha comportato un cambiamento nella titolarita' della gestione degli...

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