Scioglimento di diciotto societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Sassari

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale e' stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 ´Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoroª;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 di ´Rideterminazione dell'importo minimo di bilancioª e ´Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancioª, per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperativeª;

Atteso che le sottoelencate cooperative, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, nonche' in una delle ipotesi di cui ai succitati decreti del Ministro delle attivita' produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Le sottoelencate cooperative sono sciolte d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Societa' cooperativa Progetto Casa a r.l. con sede in Olbia costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 30 gennaio 1995, repertorio n. 78750, registro societa'...

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