Chiarimenti sul decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898/IV, relativo alla procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n.1618 Chiarimenti sul decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898/IV, relativo alla
procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
Il decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898/IV, che ha sostituito il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, ha definito le procedure e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali cosi' come richiamato dall'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 11 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, pone in capo alle suddette Amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la relativa approvazione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonche', fatta eccezione per gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, al CIPE.
Cio' premesso, a seguito di alcune osservazioni o quesiti sollevati a questo Dicastero concernenti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicita' del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici si forniscono i seguenti
chiarimenti
1) Per quanto riguarda gli enti locali, l'obbligo di pubblicazione informatica - rispettivamente - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sui competenti siti predisposti dalle regioni e province autonome - sussiste, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, unicamente dopo l'approvazione del Programma triennale ed elenco annuale unitamente al bilancio preventivo.
2) In merito alla pubblicita' di eventuali, necessari e motivati adeguamenti allo Schema di Programma triennale e aggiornamento, successivamente alla sua adozione, durante il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 22 giugno 2004, si ritiene che la stessa sia assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva in analogia a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale in parola.
3) Qualsiasi modifica al Programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici, dopo l'approvazione definitiva e la conseguente pubblicazione da parte del Referente della programmazione sui...
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