DECRETO 18 novembre 1998 - Schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti

Art. 2.

  1. Gli oneri relativi all'attuazione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie di cui all'art. 1 e gli istituti penitenziari, presuntivamente valutabili in L. 9.500.000.000 annui, graveranno sul capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    Roma, 18 novembre 1998 Il Ministro di grazia e giustizia Diliberto Il Ministro della sanita' Bindi Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999 Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 14

    SCHEMA N. 1 ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZLALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DOTATI DEI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE L'anno ........... il giorno ....... del mese di ..............

    TRA l'Azienda sanitaria ......... con sede in ........ via ............., in seguito denominata Azienda, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale ..............................., E la Casa .............. di ...... con sede in via ........, in seguito denominato Istituto, nella persona del Direttore dott. ............., SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Obblighi delle parti) 1. L'Azienda assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitino delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci e la supervisione del trattamento stesso.

  2. L'Azienda assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli esami strumentali non effettuabili a cura dell'Istituto, nonche' di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'Azienda.

  3. L'Istituto garantisce all'interno del proprio reparto di malattie infettive l'assistenza specialistica e farmaceutica anche mediante utilizzazione dei farmaci antiretrovirali e l'effettuazione a favore delle medesime persone degli opportuni accertamenti di laboratorio secondo le vigenti Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive.

    Art. 2 (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda) 1. L'Istituto si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario all'assistenza.

  4. L'Istituto provvede altresi' all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'Azienda, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'Azienda ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.

  5. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessita di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'Istituto, il quale provvedera' altresi' alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.

  6. L'Azienda puo' inserire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT