DECRETO 20 ottobre 1998 - Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, sulle "Modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia"; Ritenuto necessario fissare le misure per garantire la sicurezza negli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997;

Decreta: Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli scali merci terminali di ferrovia, individuati secondo le tipologie di cui all'allegato 1, e non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997.

    Art. 2.

    Adempimenti del responsabile dello scalo merci

  2. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia, individuati ai sensi dell'art. 1, devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza impiantistiche e gestionali, individuate negli allegati 2 e 3, rispettivamente per gli scali raccordati e per gli scali di carrellamento o intermodali.

  3. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono comunicare al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ottemperanza degli adempimenti di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarie

  4. Le ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di loro competenza indicati negli allegati 2 e 3 del presente decreto.

    Art. 4.

    Termine di adeguamento

  5. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Roma, 20 ottobre 1998

    p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio

    p. Il Ministro dell'interno Barberi

    Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani

Allegato 1

TIPOLOGIE DI SCALI TERMINALI Dl FERROVIA

Scali raccordati.

Si definiscono scali raccordati quelli esclusivamente di collegamento con stabilimenti industriali o similari, realizzato mediante specifici binari che si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

Scali di carrellamento.

Si definiscono scali di carrellamento quelli in cui avviene esclusivamente il carico dei carri ferroviari su carrelli stradali, o viceversa lo scarico dai carrelli stradali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT