Trasformazione delle scadenze. Parziale abrogazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 . (Deliberazione n. 242).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;

Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;

Visto l'art. 53, comma 1, lettere b), c) e d), TUB che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto l'art. 67, comma 1, lettere b), c) e d) TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto il decreto n. 242630 - assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione CICR - in tema di «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine», e segnatamente i paragrafi:

1. Rischi connessi alla trasformazione delle scadenze

, ove si prevede che le banche e i gruppi bancari pongono in essere tutte le misure appropriate al fine di prevenire e gestire i diversi rischi scaturenti da un'elevata trasformazione delle scadenze, attenendosi alle istruzioni dettate in materia dalla Banca d'Italia;

2. Credito a medio-lungo termine

, in base al quale la Banca d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilita' di operare in misura significativa nel comparto del credito a medio-lungo termine alle imprese secondo una logica di gradualita';

3. Bilanciamento delle scadenze

, ove si stabilisce che le banche e i gruppi bancari hanno cura di contenere l'utilizzo di fondi a breve termine per finanziare l'attivita' a medio lungo termine, e che a tal fine la Banca d'Italia stabilisce regole volte a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare dei...

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