LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione

Coming into Force16 Aprile 1958
Enactment Date18 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/01/058C0001/ORIGINAL
Published date01 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.79 del 01-04-1958
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale: Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre 1963.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il...

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