Antenne satellitari: la nuova installazione di antenna parabolica centralizzata è «innovazione necessaria»

AutoreVincenzo Nasini
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L'installazione di nuovi impianti di radiodiffusione e antenne satellitari ha formato recentemente oggetto di un provvedimento legislativo che ha già dato origine a notevoli dubbi interpretativi.

L'art. 2 bis del D.L. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito in legge 20 marzo 2001 n. 66, stabilisce non solo che tali installazioni sono «innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120 c.c.», ma addirittura che per la loro approvazione è sufficiente la maggioranza prevista del terzo comma dell'art. 1136 c.c., e quindi la maggioranza di 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Soprassediamo sulla non felice formulazione della norma che opera un contraddittorio riferimento all'art. 1120 c.c. senza tener conto del fatto che tale disposizione a sua volta richiama il quinto comma dell'art. 1136 il quale richiede per le innovazioni il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei 2/3 del valore dell'edificio.

Ciò che interessa rilevare è che taluni hanno interpretato la disposizione nel senso che essa si limiti ad agevolare il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'autorizzazione da parte dell'assemblea all'installazione, senza che ciò comporti alcun obbligo di partecipazione alla spesa per chi non intenda usufruire dell'innovazione.

Tale interpretazione non convince.

Va in primo luogo rammentato che, anche prima dell'entrata in vigore della norma in commento, era riconosciuto, ai singoli o a gruppi di condomini, di installare a propria cura e spese un'antenna satellitare sulle porzioni di piano di proprietà esclusiva e anche sulle parti comuni, senza necessità di una delibera assembleare autorizzativa.

Naturalmente la relativa spesa non poteva gravare che sui condomini installatori, né avrebbe potuto essere posta a carico di chi non avesse partecipato all'innovazione che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si poteva considerare alla stregua di un'innovazione voluttuaria suscettibile di utilizzazione separata disciplinata dall'art. 1121, primo comma del codice civile.

Ciò comportava, peraltro, che in molti casi i (pochi) condomini interessati all'installazione desistessero dall'iniziativa nella prospettiva di doverne sostenere integralmente il costo, con conseguenze negative, per dirla con il legislatore, sulla «diffusione delle nuove tecnologie satellitari».

Orbene, il fatto che la nuova legge definisca tale installazione come «innovazione necessaria», che venga...

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