La legge della regione sardegna sugli immobili: un uso improprio del federalismo fiscale oscillante fra arbitrio e demagogia

AutoreRino Enne
Pagine501-506

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Dopo un lungo, travagliato e sofferto iter, il Consiglio regionale della Sardegna ha varato la L.R. 4 maggio 2006, n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Suppl. ord. n. 6), con la quale sono state inserite nel tessuto normativo regionale le nuove disposizioni in materia di entrate fiscali 1 che costituiscono il completamento della Legge Finanziaria regionale.

Le nuove norme fiscali sono contenute negli artt. 2, 3 e 4, e riguardano il settore per così dire immobiliare e quello «diportistico» connesso con l'uso di aeromobili e di unità da diporto; si tratta di una serie di norme che sono inequivocabilmente vocate ad incrementare, comunque e con ogni mezzo, anche poco ortodosso, le entrate tributarie regionali. L'esigenza per così dire di cassa non desterebbe particolari meraviglie rientrando oramai nel disdicevole costume delle amministrazioni pubbliche, ed in particolar modo di quelle locali, di risolvere i problemi economici ricorrendo quasi esclusivamente alla leva fiscale, ma nel caso in argomento le perplessità e, ci si consenta, lo sconcerto, sono particolarmente acuiti dal fatto che le norme in questione - il riferimento è a tutti e tre gli articoli sopra indicati - hanno un indubbio connotato discriminatorio, dato che le stesse, come vedremo nel prosieguo della trattazione, non colpiscono, come è doveroso che sia, tutti i soggeti passivi d'imposta nei confronti dei quali si realizza in maniera unitaria ed autonoma il presupposto impositivo, ma solo una parte degli stessi di modo che si verifica un effetto discriminatorio difficilmente giustificabile sotto il profilo giuridico.

In proposito alcuni hanno parlato di «quasi secessione fiscale» 2 ma a ben vedere più che di secessione fiscale si deve parlare di «discriminazione fiscale»; forse sarebbe più esatto argomentare, se l'espressione non apparisse eccessivamente forte, di razzismo fiscale, dato che per la prima volta nel sistema tributario vengono operate discriminazioni soggettive, rispetto al presupposto d'imposta, che fanno aggio sul luogo di nascita: «non sono soggetti passivi d'imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi...» (artt. 2 e 3 della L.R. 2006, n. 4), ovvero sul luogo di domicilio fiscale, dato che il legislatore regionale considera soggetti passivi d'imposta i proprietari di fabbricati «... con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale» (art. 2, terzo comma e art. 3, terzo comma). È evidente che siffatta legislazione sia quanto mai censurabile dato che viola i più elementari canoni di civiltà giuridica ai quali dovrebbero ispirarsi tutte le norme, anche quelle emanate dalla Regione a statuto speciale, primi fra tutti il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 della Costituzione), ove il concetto di eguaglianza attiene anche al rapporto fiscale, ed il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ove per capacità contributiva si deve intendere, a parità di presupposto impositivo, l'eguaglianza del peso fiscale per ogni soggetto passivo d'imposta. I gravi vizi endogeni che caratterizzano, condizionandola pesantemente, la normativa in esame, sono il chiaro frutto di un peccato originale dal momento che la legge regionale in questione non solo è finalizzata, come sopra detto, ad incrementare le casse regionali, ma è condizionata da un malinteso «senso di revanche» della giunta regionale (e quindi del consiglio regionale) nei confronti dello Stato che non avrebbe versato alla Regione sarda le somme dovute a titolo di compartecipazione ai tributi riscossi in Sardegna; da qui il profilo revanscistico che si trasforma in palese discriminazione soggettiva che si sostanzia in un ingiusto ed ingiustificato trattamento dei «paria continentali» - includendo nel concetto anche i cittadini europei - chiamati a sopportare un aggravio fiscale che ha un iniquo connotato vessatorio.

Non solo, ma un ulteriore elemento caratterizzante il nuovo sistema è individuabile nella violazione del generale principio, proprio dei sistemi anglosassoni, che è riassumibile nel «no taxation without representation» che letteralmente potremmo tradurre con le locuzioni: nessuna tassa può essere imposta se non si è stati eletti, cioè non si possono tassare i non elettori, principio di alta civiltà giuridica che è stato ignorato dal legislatore regionale.

Questi in estrema sintesi sono gli elementi generali che caratterizzano le nuove imposte regionali che riguardano, come già detto, due «settori impositivi» fra loro differenti, ma di rilevante interesse per il fisco regionale: quello immobiliare e quello relativo agli aeromobili ed alle unità da diporto.

L'esame della presente trattazione sarà limitato ad illustrare le novità riguardanti il settore immobiliare riferibile prevalentemente alle problematiche inerenti le persone fisiche - la parte riguardante le plusvalenze societarie sarà sfumata meritando un approfondimento diverso - quindi riguarderà l'esame degli artt. 2 e 3, senza però omettere di sot tolineare che anche le disposizioni contenute nell'art. 4 che disciplina l'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto avranno un effetto dirompente sul turismo isolano - certamente non per il gettito, ma per l'allarme creato - dato che è quanto mai difficile credere che vi siano sprovve-Page 502duti che possano pensare di corrispondere ingenti somme a titolo di «tassazione per singolo atterraggio» effettuato, con aerei privati, in Sardegna, ovvero per il solo fatto di aver attraccato nei porti o negli approdi dell'isola; in entrambi i casi la tassazione è limitata al periodo compreso dal 1º giugno al 30 settembre di ogni anno 3. La normativa regionale che, come detto, colpirà gli immobili, si sostanzia in due diverse forme di tassazione dato che il legislatore regionale con l'art. 2 ha istituito l'imposta regionale sul plusvalore di fabbricati adibiti a seconde case, mentre con l'art. 3 ha istituito l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, è questa una sorta di imposta di tipo patrimoniale che si affianca alla già poco gradita Ici, incidendo pesantemente usll'immobile.

Entrambi gli articoli di legge sopra richiamati hanno come denominatore comune non solo, come accennato, la discriminazione soggettiva, ma anche quella oggettiva, nel senso che il presupposto impositivo non riguarderà tutti gli immobili teoricamente idonei a produrre «imponibile» o plusvalore, insistenti in Sardegna, ma solo una parte di essi, in quanto ubicati in prossimità delle coste: anche da ciò traspare la disparità di trattamento fra immobili.

L'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case. - L'art. 2 della L.R. 4 maggio 2006, n. 4, ha istituito, anche a livello regionale, la tassazione del plusvalore dei fabbricati che, per espressa previsione normativa, non riguarderà tutti i fabbricati, ma solo quelli «adibiti a seconde case»; nell'alveo impositivo del plusvalore non rientreranno tutti gli immobili, ma solo le seconde case insistenti nel territorio dell'isola, se cedute a titolo oneroso.

È questo un primo limite impositivo-previsionale, il secondo è dato dal fatto che la plusvalenza dei fabbricati (seconde case) riguarderà solo gli immobili ubicati entro i tre km. dalla battigia marina. Si tratta di due previsioni normative discriminanti che balzano agli occhi dell'interprete, dato che il presupposto oggettivo dell'imposta non dipenderà solo dall'evento economico, ma sarà subordinato alla ubicazione del fabbricato - la seconda casa - che sarà imponibile solo se insistente entro i fatidici 3 (tre) km. dalla fascia costiera; gli altri immobili ancorché costituenti seconde case, se ubicati ad una distanza superiore ai 3 km. alla linea costiera, come pure tutti quelli insistenti nelle altre parti dell'isola, non daranno origine a plusvalore, ragion per cui non pagheranno l'imposta regionale sulle plusvalenze. Plusvalore che potrà essere generato solo dalla cessione del fabbricato a titolo oneroso, ovvero dalla cessione di quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati «per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati». Quindi l'imposta colpirà non solo le seconde case - tecnicamente intese - ma anche i beni (rectius: fabbricati) delle società immobiliari e non, se ubicati entro i faticidi 3 km. dalla costa. Sulle difficoltà pratiche riguardanti la determinazione, in caso di cessione di quote o azioni, della parte ascrivibile ai predetti fabbricati è bene per il momento sorvolare, certo è che la genericità della disposizione darà luogo a nutrito contenzioso.

La norma in esame, dopo aver delineato l'oggetto del tributo, o meglio il presupposto dell'imposta, cerca di individuare il concetto di plusvalenza regionale riferibile alla compravendita degli immobili in...

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