DECRETO 22 dicembre 1998 - Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada
DECRETO 22 dicembre 1998.
Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale); Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1998 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1998 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 21,2%; Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane ed il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Decreta:
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La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e' aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Roma, 22 dicembre 1998
Il Ministro di grazia e giustizia Diliberto
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Il Ministro dei lavori pubblici Micheli
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma prevista dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: ove era originariamente previsto l'importo "da lire 30.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 36.360 a lire 145.440"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 50.000 a lire 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito in...
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