ORDINANZA 7 agosto 1998 - Misure di salvaguardia nelle isole di Ponza e di Palmarola

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette, del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 13 settembre 1997, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette ed e' stata individuata la delimitazione di massima della riserva naturale statale da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n 394, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Viste le ordinanze del TAR Lazio sezione 2-bis n. 37/1998 e n.

38/1998 dell'8 gennaio 1998 con le quali, da un lato vengono ritenuti sussistere i presupposti per disporre l'accoglimento delle istanze incidentali di sospensione presentate, rispettivamente, dalla provincia di Latina e dal comune di Ponza nei confronti della delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, aggiornamento programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, nelle parti in cui viene prevista, secondo le procedure e nei tempi ivi indicati, la istituzione della riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola e dall'altro viene disposto il riesame della delibera 2 dicembre 1996 sopracitata; Considerato che la stessa ordinanza del TAR Lazio potrebbe essere interpretata nel senso di aver sospeso l'operativita' delle misure di salvaguardia che l'art. 6, comma 3, della legge 394/1991 impone sull'area individuata con il citato aggiornamento 1996 del P.T.A.P.; Rilevato che le isole di Ponza e Palmarola costituiscono una "Zona di protezione speciale" ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dichiarata con nota n.

SCN/ST/1996/12383 del 27 settembre 1996 del Ministro dell'ambiente alla Commissione delle Comunita' europee, in considerazione della presenza di valori naturalistici meritevoli di conservazione, con particolare riferimento all'importanza delle isole sopra citate in quanto siti di sosta e rifugio per...

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