Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili nell'ambito del condominio degli edifici

AutoreAntonio Mazzeo
Pagine573-576

    Relazione svolta al ciclo di Convegni organizzati dall'Anaci in occasione della Fiera Domus Italia, Milano 18-21 maggio 1999.


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Il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 (così come modificato dal D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242) rappresenta una vera e propria svolta in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro soprattutto per ciò che concerne il profilo organizzativo, ferma restando una certa continuità delle norme di carattere sostanziale e tecnico rispetto alla precedente legislazione antinfortunistica.

La nuova legislazione delegata ha inteso trasferire al datore di lavoro ed ad altri soggetti coinvolti nella gestione dell'impresa compiti di tutela preventiva, lasciando alla pubblica amministrazione compiti di supervisione e di controllo 1.

Tra i fondamentali obblighi del datore di lavoro possono ricordarsi:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che può essere interno od esterno all'azienda e che deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate (artt. 3 e 8);

- l'organizzazione del servizio di cui sopra all'interno dell'azienda (art. 8, quinto comma), sottolineandosi che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, a condizione che frequenti apposito corso;

- la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di cui sopra (interno o esterno) all'ispettorato del lavoro e alle ASL territorialmente competenti (art. 8, comma 11);

- la nomina del rappresentante della sicurezza che deve essere eletto dai lavoratori all'interno dell'ufficio (art. 18);

- la nomina del medico competente (artt. 3 e 16);

- la elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e programma degli interventi. Tale documento va elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (art. 4, comma primo e comma sesto).

Il compito di redigere il documento della sicurezza può anche essere affidato a consulenti esterni.

Altri obblighi del datore di lavoro concernono:

- la istituzione del registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o);

- la prevenzione incendi, la sorveglianza sanitaria (videoterminali), la sicurezza dei luoghi di lavoro (vie di circolazione, pavimenti, scale, aerazione, temperatura, climatizzazione, illuminazione naturale e artificiale, locali di riposo, spogliatoi, gabinetti e lavabi, movimentazione dei carichi, carrelli), uso di videoterminali.

Una siffatta riorganizzazione della tutela della salute e della sicurezza è garantita da un efficace sistema sanzionatorio di natura amministrativa e penale.

L'ambito di applicazione della normativa in esame è il settore dell'attività pubblica e privata in cui si articoli un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato e, quindi, anche la stessa organizzazione e gestione dei condomini degli edifici.

Per quanto riguarda l'individuazione, nell'ambito condominiale, della figura del datore di lavoro soccorre la definizione che di tale figura offre l'art. 2, lett. b), del D.L.vo 626, che considera datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (nozione strettamente giuslavoristica) o, in alternativa, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (accezione con maggiore rilevanza pubblicistica e penale).

Peraltro questa diversa individuazione del datore di lavoro ai fini privatistici ed ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è ravvisabile nella giurisprudenza penale in tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, posto che il destinatario degli obblighi previsti dalla legislazione antinfortunistica e delle relative sanzioni penali non è sempre il legale rappresentante dell'impresa, potendosi, viceversa, individuare con il dirigente delle singole unità produttive, che siano muniti dei poteri decisionali e capacità di spesa 2.

Conseguentemente è possibile individuare nell'amministratore del condominio la figura di datore di lavoro ai fini della normativa del decreto legislativo 626, atteso che costui è sicuramente dotato di autonomia decisionale e di potere di spesa nella gestione e organizzazione del rapporto di portierato (in quanto sevizio comune) 3.

Bisogna poi conoscere quali sono gli adempimenti cui è tenuto l'amministratore condominiale in attuazione del D.L.vo 626, nonché sapere nei confronti di quali lavoratori tali adempimenti devono essere assicurati.

L'art. 1, comma 4 bis, del decreto legislativo in questione dispone che «il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono e sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto».

In generale tutti i datori di lavoro sono, quindi, tenuti all'osservanza del D.L.vo n. 626 nella sua interezza e nei confronti di ogni lavoratore inteso nell'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto (persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale).

In linea di principio, pertanto, gli adempimenti di cui al decreto in esame debbono essere assicurati anche dall'amministratore di condominio nei confronti di tutti i lavoratori con vincolo di subordinazione.

Nei riguardi di taluni di questi lavoratori il generale principio di osservanza del decreto 626 anche nell'ambito del condominio trova, peraltro, un temperamento nel comma 3 dello stesso art. 1, il quale prescrive che nei riguardi dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato le norme si applicano nei casi espressamente previsti.

Tale norma, che può considerarsi speciale rispetto a quella dell'art. 1, comma 4 b...

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