Condizioni e modalita' di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - art. 4, commi 106 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 10/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale e' stato istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e' affidata a Sviluppo Italia S.p.A. secondo condizioni e modalita' stabilite con delibera di questo Comitato; Vista la comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato e capitale di rischio (G.U.C.E. n. C/235/03 del 21 agosto 2001); Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.C.E. n. L/124 del 20 maggio 2003) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Vista la comunicazione della Commissione europea ´Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaª (G.U.C.E. n. C/288 del 9 ottobre 1999) e successive modificazioni e integrazioni; Vista la nota n. 44691 del 5 maggio 2004 con cui il Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di delibera da sottoporre al Comitato concernente le condizioni e le modalita' di operativita' del citato Fondo; Considerata l'esigenza di contribuire alla promozione ed al sostegno della crescita e dello sviluppo del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di ovviare al problema della scarsa capitalizzazione delle imprese produttive nei settori dei beni e servizi; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera

Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 4, comma 106, della legge n. 350/2003 (di seguito denominato ´Fondoª), e' gestito da Sviluppo Italia S.p.A.

secondo le seguenti condizioni e modalita'.

  1. Le acquisizioni di partecipazioni devono riguardare esclusivamente medie e grandi imprese produttive come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria, anche di nuova costituzione, operanti nei settori dei beni e dei servizi. Le partecipazioni non devono essere superiori al 30% del capitale sociale dell'impresa interessata e devono essere smobilizzate entro cinque anni dalla data dell'acquisizione. Le condizioni e le modalita' dello smobilizzo sono concordate tra Sviluppo Italia S.p.A. e l'impresa al momento dell'acquisizione della partecipazione.

  2. E' riconosciuta la priorita' agli interventi cofinanziati...

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