Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;

Visto l'art. 266, comma 7, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    Art. 2.

  2. Fermo restando che i materiali di cui all'art. 1, comma 1, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attivita' di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attivita' di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalita' riportate in allegato, le seguenti informazioni:

    1. individuazione del cantiere di produzione dei materiali;

    2. quantita' complessiva dei materiali estratti;

    3. individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantita' di materiali ad essi destinati.

  3. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovra' essere indicato il sito di deposito, che potra' essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andra' integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi...

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