Robert Bosch Original Equipment Italy S.R.L.

Fusione transfrontaliera

Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l. ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 108/2008 rende noto che: La Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l., una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con socio unico, con sede in Milano, Via Marcantonio Colonna 35, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero 07885330964, n. REA 1988197 (la "Societa' Incorporanda") mediante un procedimento di fusione transfrontaliera verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: Robert Bosch Dritte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, una societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco con sede in Francoforte sul Meno, Germania, Eschborner Landstrasse 130-132, capitale sociale Euro 25.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Pretura di Francoforte sul Meno al numero HRB 93573 (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: - Creditori della Societa' Incorporanda I creditori della Societa' Incorporanda per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti, ma nei confronti della Societa' Incorporante. Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. e dell'art. 2505 quater, i creditori della Societa' Incorporanda potranno opporsi alla Fusione nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporanda. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. - Creditori della Societa' Incorporante Ai sensi dei paragrafi 122 a comma 2, 22 comma 1 UmwG ai creditori della Societa' Incorporante devono essere prestate delle garanzie...

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