PONTORMO RMBS S.R.L. Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/1999

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy").

Pontormo RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione ("Pontormo RMBS" o la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 5 (cinque) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 17 ottobre 2012 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. e Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. (collettivamente, le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23.59 del 29 giugno 2012 (la "Data di Godimento Iniziale"), 5 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento Iniziale, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23.59 del 29 febbraio 2012, con riferimento ai crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, e alle ore 23.59 del 29 giugno 2012, con riferimento ai crediti ceduti da Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri Generali (a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (c) erogati a persone fisiche residenti in Italia che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"); n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); (d) garantiti da Ipoteca su uno o piu' Beni Immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il Bene Immobile sul quale e' costituita l'Ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili a garanzia dello stesso Mutuo, il Bene Immobile Prevalente) e' un Bene Immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8"); (e) derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle Rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; ad esclusione dei: (i) mutui con scadenza oltre il 19 luglio 2061 (ivi compresi i Mutui a Rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di ammortamento del relativo Mutuo); (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (iii) mutui concessi tramite l'intermediazione di agenti o mediatori; (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente; (v) mutui concessi a favore di amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni o enti religiosi; (vi) mutui che sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo; (viii) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (ix) mutui concessi a debitori che presentassero alla relativa Data di Valutazione, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite nella sezione "B", paragrafo 2, della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni); (x) mutui derivanti da contratti che presentano, alla Data di Godimento Iniziale, rate scadute e non pagate da piu' di 90 giorni; (xi) mutui derivanti da contratti che presentano, al 30 settembre 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; (xii) mutui i cui crediti siano alla Data di Godimento Iniziale o siano stati classificati prima della Data di Godimento Iniziale dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. Criteri Specifici I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito...

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