DECRETO 2 novembre 2005 - Individuazione del giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali e le banche

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2005 Individuazione del giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente

creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali

e le banche.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il termine di riversamento delle somme riscosse tramite ruolo, il quale prevede che

i concessionari del servizio nazionale della riscossione riversano all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione; per le somme riscosse dai concessionari attraverso le agenzie postali e le banche, il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999, recante la definizione delle modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, concernente l'approvazione dei modelli da utilizzare per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo; Considerato che i tempi tecnici occorrenti nell'ambito delle procedure informatiche di tipo MAV per la trasmissione, dalle banche e dagli uffici postali ai concessionari, dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 non consentono di fissare, per tali operazioni, un termine inferiore ai cinque giorni lavorativi; Considerato che le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto dirigenziale 28 giugno 1999, sono effettuate mediante bollettini di conto corrente postale, e che le procedure adottate per le suddette operazioni non consentono di stabilire una data fissa, rispetto a quella in cui il debitore effettua il versamento, dalla quale far decorrere il...

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