LEGGE 19 marzo 1983, n. 72 - Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari

Coming into Force24 Marzo 1983
Enactment Date19 Marzo 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/03/23/083U0072/CONSOLIDATED/20031002
Published date23 Marzo 1983
Official Gazette PublicationGU n.80 del 23-03-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art 2.

La rivalutazione puo' essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti gia' effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione puo' essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo cosi' determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo e' consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non puo' essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto e' un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto e' un bene immobile.

Art 3.

Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziche' a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti.

Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passivita', le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

Per le societa' cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone...

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