CIRCOLARE 23 novembre 2011 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita'' sindacale ai sensi del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2011. (Circolare n. 3/2011 Nota ARAN del 23 novembre 2011, prot. 24328) (11A15346)

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e, per conoscenza:

Ai Comitati di Settore;

Ai Commissari di Governo per le

Regioni a statuto ordinario;

Al Rappresentante del Governo per la

Regione Sardegna

Al Commissariato dello Stato per la

Regione Sicilia;

Ai Prefetti della Repubblica;

Alle regioni;

All'ANCI;

All'UPI;

All'UNCEM;

All'UNIONCAMERE;

Al Ministero dell'economia e delle finanze - DAG - Direzione Centrale dei Sistemi informativi e dell'innovazione - SPT;

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della

Funzione Pubblica;

Oggetto: Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2011.

I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

In applicazione delle norme suddette, l'Aran procede all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale.

Ai fini di tale accertamento della rappresentativita', per il periodo suddetto, e' necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2011.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43.

Data la complessita' della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione, la tempestivita' con la quale questa Agenzia puo' adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.

La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' stata predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla circolare n. 1 del 2011 (nota Aran n. 13469 del 9 settembre 2011) pubblicata nel sito internet dell'Aran sia nella sezione relativa all'Evidenza, sia nella sezione Accertamento Rappresentativita', alla voce Deleghe.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti e' stato predisposto un applicativo denominato "DELEGHE SINDACALI". Si ricorda che per accedere al tale applicativo il RLE delle singole amministrazioni dovra' designare il Responsabile del Procedimento (RP) deleghe. In merito si ricorda che il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonche' tutta la successiva corrispondenza relativa alla rilevazione. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP deleghe, e' responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Considerato che la rilevazione avra' ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31 dicembre 2011 (ovvero per le quali e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sara' possibile accedere all'applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovra' essere conclusa entro il 29 febbraio 2012.

La presente nota e' pubblicata sul sito internet dell'Aran all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione "Accertamento Rappresentativita'" alla voce "Deleghe" e contiene le indicazioni generali per la trasmissione telematica all'Aran dei dati richiesti.

Le indicazioni dettagliate per la compilazione delle schede predisposte nell'applicativo saranno disponibili nella "Guida alla compilazione" scaricabile nella sezione DELEGHE SINDACALI dell'Area riservata alle amministrazioni ed agli enti.

Nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" e' semplificata in "comparti ed aree". A. Premessa

Come noto, l'art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all'Aran la competenza in merito alla raccolta delle deleghe e ad ogni singola amministrazione quella inerente la rilevazione e trasmissione dei propri dati.

La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalita' uniformi per tutte le amministrazioni. Per cui, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall'Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti (a tale scopo la legge ha previsto che siano sottoscritti dal sindacato interessato) nel numero, nella denominazione e nell'entita' del contributo. Essi, pero', non possono fornire indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel caso in cui cio' avvenga, come verificatosi nelle precedenti rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne...

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