Ritenuta d'acconto del 4% in condominio: la certezza del diritto esiste ancora?

AutoreVincenzo Nasini
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    Responsabile Coordinamento condominiale Confedilizia

Il contratto d'appalto (sia d'opera che di servizi) è il contratto con il quale l'appaltatore assume il compimento di un'opera o di un servizio ´con organizzazione di mezziª, mentre il contratto d'opera è il contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e quindi senza organizzazione di mezzi.

La differenza tra le due fattispecie contrattuali è così netta sotto il profilo teorico ed astratto da non ammettere confusione. Eppure, in sede di applicazione dell'art. 1 comma 43 della Finanziaria 2007, si è ritenuto di fare... di ogni erba un fascio.

La norma com'è noto (soprattutto alle decine di migliaia di amministratori di condominio che hanno purtroppo a che fare quotidianamente con essa) ha istituito la ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito in relazione ai corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Orbene nell'interpretazione che ne è stata data praticamente da tutti (esclusi la Confedilizia, Gesticond, il Centro Studi del Coram e qualche isolato giornalista del Sole 24 ore) la locuzione ´contratto d'appalto di opere e serviziª viene interpretata estensivamente per ricomprendervi anche i contratti d'opera, nonostante la previsione del dettato normativo non faccia il minimo riferimento a questa seconda (e diversa) fattispecie contrattuale.

Anche la circolare 7 febbraio 2007 n. 7 delle Entrate si è espressa (senza alcuna motivazione) nel senso dell'estensione degli obblighi dalla Finanziaria 2007 al condominio nella sua qualità di sostituto d'imposta anche ai contratti d'opera.

In forza di tale interpretazione, l'obbligo di operare la ritenuta del 4% sarebbe applicabile a tutte le prestazioni d'opera e quindi anche a quelle fornite da soggetti che non rivestono la qualità di appaltatore operando in assenza del requisito dell'organizzazione di mezzi, e quindi a tutte quelle numerosissime fattispecie nelle quali vengono fornite al condominio prestazioni di minima entità e di infimo valore economico da soggetti che operano con lavoro ´prevalentementeª o addirittura ´esclusivamenteª proprio.

Ciò sul piano pratico comporta uno smisurato incremento di incombenti e di adempimenti dell'amministratore che si ripercuote inevitabilmente sui costi di gestione del condominio, senza...

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